Cassazione Civile, Ordinanza n. 13177/2025 del 18/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La società ricorrente impugnava la decisione d'appello che aveva riconosciuto a un dipendente il diritto a percepire, dal 2012 fino alla cessazione del rapporto nel novembre 2017, un importo equivalente alla soppressa indennità di agente unico, in ragione del fatto che il lavoratore aveva continuato a svolgere in modo continuativo le mansioni accessorie di emissione dei biglietti a bordo e controllo del pagamento del titolo di viaggio. La Corte d'appello aveva anche accolto l'appello incidentale del lavoratore sulla prescrizione, ritenendo che il termine decorresse solo dalla cessazione del rapporto. Con il ricorso per cassazione la società denunciava: (1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione dell'accordo regionale 27 dicembre 2011 e del contratto collettivo regionale 10 aprile 2012, sostenendo che la clausola di soppressione dell'indennità era stata ignorata; (2) violazione dell'art. 39 Cost. e degli artt. 1322, 2077 e 2103 c.c., per mancato rispetto della gerarchia tra fonti collettive e della possibilità per la contrattazione territoriale/regionali di derogare a quella nazionale; (3) violazione dell'art. 36 Cost., perché la retribuzione complessivamente corrisposta sarebbe stata già adeguata e proporzionata; (4) violazione dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, per errata esclusione che le mansioni svolte rientrassero in quelle proprie dell'operatore di esercizio; (5) violazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c., dell'art. 18 l. n. 92/2012 e del r.d. n. 148/1931, per avere la corte fissato la decorrenza della prescrizione alla cessazione del rapporto nonostante la natura del rapporto di autoferrotranviere e la pretesa stabilità reale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso e ha confermato la sentenza impugnata. Ha affermato, in sintesi, che la Corte territoriale aveva correttamente interpretato il complesso degli accordi collettivi nazionali e regionali, valorizzando il dato secondo cui l'indennità di agente unico era stata soppressa formalmente ma la prestazione continuava a essere svolta in modo continuativo e non solo all'occorrenza; perciò permaneva il diritto al corrispondente trattamento economico, anche alla luce del principio di irriducibilità della retribuzione e dell'art. 36 Cost. Quanto alla prescrizione, ha ribadito l'orientamento secondo cui, nei rapporti di lavoro subordinato privi di stabile tutela contro il licenziamento, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto; ha ritenuto tale principio applicabile anche al rapporto degli autoferrotranvieri, richiamando la giurisprudenza sull'estensione dell'art. 18 l. n. 300/1970. La società è stata condannata alle spese, con distrazione all'antistatario, e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
artt. 1362 e 1363 c.c.
La Corte richiama le regole ermeneutiche contrattuali ma ritiene che la sentenza di merito le abbia correttamente applicate nel leggere complessivamente gli accordi collettivi rilevanti.
art. 39 Cost.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la gerarchia tra fonti collettive e la libertà sindacale; la Corte non ne ravvisa violazione nella decisione impugnata.
artt. 1322, 2077 e 2103 c.c.
Richiamati per contestare la regolazione collettiva e la disciplina delle mansioni/retribuzione; la Corte considera infondato il motivo perché la disciplina collettiva è stata correttamente ricostruita.
art. 36 Cost.
La Corte ritiene che il mantenimento del trattamento economico corrispondente alla soppressa indennità sia coerente con il principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione e con la sua irriducibilità, in presenza della continuazione delle mansioni.
accordo nazionale 27 novembre 2000
È interpretato nel senso che le mansioni accessorie di vendita/controllo dei titoli di viaggio non risultano proprie in via ordinaria dell'operatore di esercizio, ma solo svolgibili all'occorrenza.
artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c.
La prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto quando questo non sia assistito da un regime di stabilità idoneo a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.
art. 18 l. n. 92/2012
La Corte lo richiama per affermare che, dopo la riforma, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è assistito da stabilità piena, con conseguente decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto per i crediti non ancora prescritti.
d.lgs. n. 23/2015
Richiamato nel ragionamento sulla mancanza di stabilità certa del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini della decorrenza della prescrizione.
R.D. n. 148/1931
Richiamato dalla ricorrente sulla disciplina speciale degli autoferrotranvieri; la Corte afferma che tale disciplina non impedisce l'applicazione dell'art. 18 l. 300/1970 nei casi di invalidità del recesso non diversamente regolati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 18 l. n. 300/1970
È ritenuto applicabile, per forza espansiva, a tutte le ipotesi di invalidità del recesso non assoggettate a diversa disciplina, anche nel settore autoferrotranvieri.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di accordi collettivi relativi alla retribuzione, il giudice deve leggere le clausole in modo sistematico e complessivo, valorizzando il contenuto negoziale nel suo insieme e la funzione economico-organizzativa dell'emolumento.
- Se una specifica voce retributiva è soppressa formalmente ma le mansioni che la giustificavano continuano a essere svolte in modo continuativo e non meramente occasionale, il lavoratore può conservare il diritto al corrispondente trattamento economico, in coerenza con il principio di irriducibilità della retribuzione e con l'art. 36 Cost.
- Le fonti collettive territoriali o regionali non possono essere lette come idonee a incidere sulla disciplina del rapporto di lavoro oltre i limiti del proprio ambito, quando la regolazione del trattamento economico è stata avocata o comunque coordinata dalla contrattazione collettiva di livello superiore.
- In tema di prescrizione dei crediti retributivi, quando il rapporto di lavoro non è assistito da un regime di stabilità reale idoneo a proteggere adeguatamente il lavoratore dal licenziamento, il termine prescrizionale decorre dalla cessazione del rapporto e non durante il suo svolgimento.
- La disciplina speciale di settore non esclude l'applicazione delle regole generali sulla stabilità del rapporto e sulla decorrenza della prescrizione se non prevede una diversa e specifica regolamentazione incompatibile.
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