Sentenza n. 14056/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’ottemperanza alla sentenza esecutiva n. 22611/2025 del T.A.R. Lazio – Roma, sez. II-bis, pubblicata il 15 dicembre 2025 e notificata in pari data resa nel procedimento avente R.G. n. 8585/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune nell’esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 22611/2025, che aveva annullato il diniego tacito sull’istanza di accesso e ordinato l’ostensione dei documenti
Esito
Favorevole al ricorrente (società ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. sostenendo che il Comune, nonostante la notificazione il 15 dicembre 2025 della sentenza esecutiva n. 22611/2025 e la mancata proposizione dell’appello, non aveva eseguito l’ordine giudiziale di ostensione della documentazione richiesta. Ha chiesto l’ordine di ottemperanza entro un termine fissato dal giudice, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna del Comune a una penalità di mora per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune, benché intimato, non si è costituito. Autostrade per l’Italia s.p.a. si è costituita per errore materiale, pur non essendo stata chiamata in causa e non avendo partecipato al precedente giudizio; la società ricorrente ne ha chiesto l’estromissione di fatto mediante apposita nota.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso Autostrade per l’Italia s.p.a., poiché costituitasi per errore materiale, non evocata in giudizio e comunque estranea al giudizio presupposto. Nel merito ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto integrati i presupposti del rimedio: esistenza e perfezione del titolo esecutivo, conoscenza autentica della sentenza da parte dell’amministrazione e prova della richiesta di esecuzione seguita dall’inerzia. La sentenza n. 22611/2025, notificata al Comune e non appellata, era esecutiva e divenuta formalmente irrevocabile ai sensi dell’art. 324 c.p.c. Il Comune è stato quindi ordinato a dare piena e integrale esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega, il quale dovrà insediarsi e provvedere in luogo del Comune entro i successivi trenta giorni, previo accertamento dell’inottemperanza. Le spese e il compenso del commissario sono posti a carico del Comune, previa liquidazione. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché l’art. 114 c.p.a. attribuisce al giudice un potere discrezionale e la penalità ha natura sanzionatoria, non risarcitoria; nel caso concreto, le spese di giudizio e il possibile aggravio derivante dal commissariamento sono state ritenuti sufficienti sul piano equitativo. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. a) e b), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per conseguire l’adempimento dell’amministrazione all’obbligo di dare esecuzione alle sentenze passate in giudicato del giudice amministrativo; sono eseguibili anche le sentenze esecutive del giudice amministrativo.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile sia per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato sia per l’esecuzione delle sentenze amministrative esecutive, incluse quelle di primo grado non sospese in appello.
art. 98 c.p.a.
Le sentenze di primo grado non provvisoriamente sospese dal giudice d’appello sono esecutive.
La sentenza amministrativa di primo grado può costituire titolo per l’ottemperanza finché non ne sia stata sospesa provvisoriamente l’efficacia dal giudice d’appello.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La disposizione non prevede l’obbligo del giudice dell’ottemperanza di accogliere la richiesta di penalità di mora e riconoscerla automaticamente.
La penalità di mora è rimessa alla valutazione discrezionale ed equitativa del giudice dell’ottemperanza, in considerazione della sua natura sanzionatoria e non risarcitoria.
art. 324 c.p.c.
Sulla sentenza si è formato il giudicato formale.
La mancata impugnazione della sentenza notificata determina il passaggio in giudicato formale, fermo restando che, ai fini dell’ottemperanza, è sufficiente anche l’esecutività del titolo nei casi previsti dal c.p.a.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando risultano provati l’esistenza e la perfezione del titolo esecutivo, la sua conoscenza da parte dell’amministrazione in forma autentica e la ricezione della richiesta di esecuzione seguita dall’inerzia dell’amministrazione.
- Sono suscettibili di esecuzione mediante ottemperanza anche le sentenze di primo grado del giudice amministrativo che siano esecutive e non siano state provvisoriamente sospese dal giudice d’appello.
- In presenza dell’inottemperanza a una sentenza amministrativa, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a sostituirsi all’amministrazione in caso di persistente inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114 c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell’accertata inottemperanza: il giudice dispone di un ampio potere discrezionale ed equitativo, tenendo conto della natura sanzionatoria e non risarcitoria della misura e delle concrete modalità di sanzione dell’inadempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1010/2026 - Ancona, Sezione 2
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1698/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1749/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1750/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1751/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1752/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →