Sentenza n. 202/2026 - L'aquila, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 18 maggio 2021, recante il n. 299/2021, avente ad oggetto “Rinnovo CCNL del personale non medico sanità privata accreditata – Recepimento Conferenza Regioni e Province autonome del 17/10/2019 – Provvedimenti”, non comunicata alla ricorrente, né pubblicata sul B.U.R.A., e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie (l'aumento dei valori tariffari) per riconoscere e attribuire a partire dall'esercizio 2021 gli oneri incrementali del rinnovo del CCNL sostenuti dalla ricorrente (nella misura del 50%) per il personale impiegato nei centri di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978, di psichiatria e psicogeriatria da essa gestiti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Villa Serena S.r.l. il 17.12.2021: per l'annullamento della deliberazione di Giunta regionale dell'11.10.2021, n. 656, avente ad oggetto “Erogatori privati accreditati per l'assistenza dell'area territoriale riabilitazione ex art. 26, RSA, RP, Psico riabilitazione, Autismo: approvazione tetti massimi di spesa e adempimenti DGR n. 153/2021 - OPGR n. 105/2020 - DGR n. 298/2021”, non comunicata alla ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto, e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie (l'aumento dei valori tariffari) per riconoscere e attribuire a partire dagli esercizi 2020 e 2021 gli oneri incrementali del rinnovo del CCNL sostenuti dalla ricorrente (nella misura del 50%) per il personale impiegato nei centri di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978, di psichiatria e psicogeriatria da essa gestiti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Villa Serena S.r.l. il 28.03.2022: per l'annullamento in parte qua della nota prot. n. RA/0021076/22 del 20.01.2022, avente ad oggetto: “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell'area Ospedaliera e Territoriale - anno 2022. Comunicazioni”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie (anche mediante l'aumento dei valori tariffari) per riconoscere e attribuire, a partire dagli esercizi 2020, 2021 e 2022, gli oneri incrementali del rinnovo del CCNL sostenuti dalla ricorrente (nella misura del 50%) per il personale impiegato nei centri di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978, di psichiatria e psicogeriatria da essa gestiti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Villa Serena S.r.l. il 24.10.2022: per l'annullamento in parte qua, previa sospensione degli effetti, - della delibera di G.R.A. assunta dalla Regione Abruzzo in data 18 maggio 2021, recante il n. 299/2021, avente ad oggetto “Rinnovo CCNL del personale non medico sanità privata accreditata – Recepimento Conferenza Regioni e Province autonome del 17/10/2019 – Provvedimenti”, non comunicata alla ricorrente, né pubblicata sul B.U.R.A., e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie (l'aumento dei valori tariffari) per riconoscere e attribuire a partire dagli esercizi 2020/2021 gli oneri incrementali del rinnovo del CCNL sostenuti dalla ricorrente (nella misura del 50%) per il personale impiegato nei centri di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978, di psichiatria e psicogeriatria da essa gestiti. per l'annullamento della deliberazione di Giunta regionale dell'11.10.2021, n. 656, avente ad oggetto “Erogatori privati accreditati per l'assistenza dell'area territoriale riabilitazione ex art. 26, RSA, RP, Psico riabilitazione, Autismo: approvazione tetti massimi di spesa e adempimenti DGR n. 153/2021 - OPGR n. 105/2020 - DGR n. 298/2021”, non comunicata alla ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto, e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie (l'aumento dei valori tariffari) per riconoscere e attribuire a partire dagli esercizi 2020 e 2021 gli oneri incrementali del rinnovo del CCNL sostenuti dalla ricorrente (nella misura del 50%) per il personale impiegato nei centri di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978, di psichiatria e psicogeriatria da essa gestiti. per l'annullamento in parte qua della nota prot. n. RA/0021076/22 del 20.01.2022, avente ad oggetto: “Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per le prestazioni dell'area Ospedaliera e Territoriale - anno 2022. Comunicazioni”, e di ogni altro atto prodromico, consequenziale e, comunque, connesso ancorché non conosciuto; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie (anche mediante l'aumento dei valori tariffari) per riconoscere e attribuire, a partire dagli esercizi 2020, 2021 e 2022, gli oneri incrementali del rinnovo del CCNL sostenuti dalla ricorrente (nella misura del 50%) per il personale impiegato nei centri di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978, di psichiatria e psicogeriatria da essa gestiti. per l'annullamento in parte qua - della D.G.R. n. 374 dell'11 luglio 2022, avente ad oggetto “Erogatori privati accreditati per prestazioni ex art. 26. Approvazione tetti di spesa per il triennio 2022-2024 ed ulteriori provvedimenti”, - della D.G.R. n. 499 del 31.08.2022, avente ad oggetto “Erogato privati accreditati per prestazioni psicoriabilitative. Approvazione tetti di spesa per il triennio 2022-2024”; - della D.G.R. n. 500 del 31.08.2022, avente ad oggetto “Erogatori privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale. Approvazione tetti di spesa biennio 2022-2023 ed ulteriori disposizioni”; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto; e per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo di adottare le misure necessarie (anche mediante l'aumento dei valori tariffari) per riconoscere e attribuire, anche per il triennio 2022-2024, gli oneri incrementali del rinnovo del CCNL sostenuti dalla ricorrente (nella misura del 50%) per il personale impiegato nei centri di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978, di psichiatria e psicogeriatria da essa gestiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. n. 299/2021, D.G.R. n. 656/2021, nota regionale sui tetti di spesa per il 2022 e D.G.R. nn. 374, 499 e 500 del 2022, nella parte in cui non riconoscevano o non finanziavano gli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL del personale non medico delle strutture riabilitative e psicoriabilitative
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, gestore di strutture sanitarie private accreditate, ha contestato la scelta della Regione di riconoscere inizialmente il 50% degli oneri incrementali derivanti dal rinnovo del CCNL del personale non medico soltanto alle strutture ospedaliere, rinviando a successivi provvedimenti le misure riguardanti le strutture riabilitative, psichiatriche e psicogeriatriche. Ha dedotto violazione degli articoli 2, 3 e 97 della Costituzione, dell'articolo 2 della legge n. 241/1990, degli impegni assunti in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà e disparità di trattamento. Ha sostenuto che la Regione avesse illegittimamente sospeso sine die il procedimento, senza riconoscere gli oneri sostenuti per il rinnovo contrattuale e senza aggiornare i valori tariffari, nonostante l'applicazione del medesimo CCNL e la vetustà delle tariffe. Ha inoltre chiesto la declaratoria dell'obbligo regionale di adottare misure, anche mediante aumento tariffario, per gli esercizi 2020-2024. La Regione ha eccepito che le strutture di specialistica ambulatoriale non rientravano nel campo di applicazione del CCNL, che per la riabilitazione il beneficio non era stato escluso ma soltanto rinviato in attesa degli approfondimenti istruttori e della verifica della sostenibilità finanziaria, e che la distribuzione delle risorse disponibili rientrava nella discrezionalità regionale, soggetta ai vincoli del piano di rientro sanitario. È stata inoltre esaminata e accolta l'eccezione di tardività della memoria regionale depositata il 13 febbraio 2026 rispetto all'udienza del 13 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato tardiva e inutilizzabile la memoria della Regione depositata oltre il termine di trenta giorni liberi prima dell'udienza. Nel merito ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto erronea l'interpretazione dell'articolo 1 del CCNL sostenuta dalla ricorrente, rilevando che le strutture di specialistica ambulatoriale non erano contemplate dal relativo campo di applicazione. Quanto alle strutture riabilitative, ha escluso che la Regione le avesse definitivamente escluse dal finanziamento, poiché la D.G.R. n. 299/2021 aveva rinviato l'adozione di misure analoghe a un successivo atto, subordinandola alla ricognizione del personale, alla quantificazione dell'impatto economico e alla disponibilità delle risorse. Il rinvio è stato ritenuto giustificato dalla diversa disciplina finanziaria applicabile ai vari settori, dalla necessità di rispettare l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale e dai vincoli derivanti dal piano di rientro. Il TAR ha escluso la violazione dell'obbligo di provvedere, osservando che l'articolo 2 della legge n. 241/1990 non impedisce di articolare in più fasi l'attuazione di un intervento complesso, quando siano necessari accertamenti istruttori e valutazioni di sostenibilità finanziaria. Ha inoltre escluso la disparità di trattamento, ritenendo non omogenee l'area ospedaliera e quella riabilitativa: la prima poteva beneficiare dell'incremento del tetto di spesa previsto dalla normativa emergenziale, mentre per la seconda l'eventuale adeguamento richiedeva una più complessa istruttoria tariffaria. È stata respinta anche la censura relativa all'obbligo automatico di aggiornamento delle tariffe, poiché la revisione tariffaria prevista dalla normativa sanitaria rientra nella discrezionalità tecnica e amministrativa regionale e deve essere coordinata con il contenimento della spesa pubblica. Infine, le domande dirette a ottenere la declaratoria dell'obbligo regionale di aumentare i valori tariffari sono state ritenute inammissibili, perché rivolte a imporre un'attività non vincolata, rimessa a valutazioni di compatibilità finanziaria e di programmazione sanitaria. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 12.000 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
Una memoria ex art. 73 c.p.a. è da considerarsi tardiva se depositata oltre i trenta giorni liberi prima dell'udienza di discussione. Il deposito deve avvenire entro le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile per rispettare i termini a difesa.
Il deposito oltre il termine di trenta giorni liberi prima dell'udienza comporta la tardività e l'inutilizzabilità della memoria.
art. 2 l. 241/1990
L'articolo 2 della legge n. 241/1990 impone all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato, ma non le vieta di articolare in più fasi l'attuazione di un impegno complesso.
L'obbligo di conclusione del procedimento non impone necessariamente l'adozione immediata di un provvedimento quando l'attività amministrativa richieda fasi istruttorie e valutazioni di sostenibilità finanziaria; nel caso concreto il rinvio non è stato ritenuto violazione dell'obbligo di provvedere.
art. 15, comma 14, d.l. 95/2012
Il limite di spesa di cui all'articolo 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012, come rideterminato dall'articolo 45, comma 1-ter, del D.L. n. 124/2019, riguarda solo l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale.
La diversa disciplina dei limiti di spesa contribuisce a giustificare il trattamento distinto dell'area ospedaliera rispetto a quella riabilitativa.
art. 45, comma 1-ter, d.l. 124/2019, conv. l. 157/2019
L'aumento di budget poteva essere finanziato nei limiti delle somme disponibili e nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale.
La disposizione consente l'incremento del tetto di spesa per l'ambito considerato, ma non attribuisce automaticamente alle strutture riabilitative il diritto al finanziamento degli oneri contrattuali.
art. 8-sexies d.lgs. 502/1992
Non sussiste alcun obbligo automatico di aggiornamento delle tariffe per i centri di riabilitazione.
La revisione periodica delle tariffe è rimessa alla discrezionalità tecnica regionale e deve essere bilanciata con il contenimento della spesa pubblica.
D.M. 18 ottobre 2012
La revisione periodica ivi prevista è rimessa alla discrezionalità tecnica della Regione.
La disciplina tariffaria non determina un obbligo automatico e immediatamente coercibile di aggiornamento dei valori riconosciuti alle strutture riabilitative.
Massime di principio
- La scelta regionale di riconoscere gli oneri derivanti dal rinnovo di un contratto collettivo in modo differenziato tra diversi setting assistenziali non viola di per sé il principio di uguaglianza quando le aree interessate sono soggette a differenti discipline finanziarie, vincoli di spesa e condizioni programmatorie.
- L'amministrazione sanitaria può articolare in più fasi l'attuazione di un intervento complesso e subordinare l'adozione di misure finanziarie a ricognizioni istruttorie, quantificazione dell'impatto economico e verifica della compatibilità con l'equilibrio del servizio sanitario regionale.
- L'obbligo di concludere il procedimento non comporta necessariamente l'obbligo di adottare uno specifico provvedimento favorevole entro un termine immediato quando la decisione richiesta presupponga valutazioni discrezionali di programmazione e sostenibilità finanziaria.
- L'aggiornamento delle tariffe sanitarie non è automaticamente dovuto per effetto dell'incremento dei costi del personale, quando la normativa rimetta la revisione alla discrezionalità tecnica e alla ponderazione con i vincoli di finanza pubblica.
- Il giudice amministrativo non può imporre all'amministrazione l'adozione di un aumento tariffario o di una misura di finanziamento quando tale scelta non costituisca attività vincolata, ma dipenda dalla valutazione delle risorse disponibili e delle priorità assistenziali.
- Una memoria depositata oltre trenta giorni liberi prima dell'udienza di discussione è tardiva e inutilizzabile ai fini della decisione; il termine ultimo di deposito scade alle ore 12:00 dell'ultimo giorno utile.
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