Sentenza n. 4834/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto per studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza di convocazione e di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio. Ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta. Nel corso del giudizio, la Sede diplomatica ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 19 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della Sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata e determinasse l’attivazione del procedimento per il rilascio del visto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del tempo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che si è adoperata per evadere la richiesta in tempi ragionevoli anche in ragione dell’elevato numero di istanze. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato eventualmente versato, con liquidazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso contro il silenzio dell’Amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio dell’Amministrazione, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda e attivare il relativo procedimento può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere giustificata quando, avuto riguardo al tempo intercorso tra la richiesta dell’interessato e la proposizione del ricorso, l’Amministrazione abbia provveduto in tempi ragionevoli e abbia dimostrato un comportamento collaborativo, anche in presenza di un elevato numero di istanze da evadere.
- Anche in caso di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese, il giudice può porre a carico dell’Amministrazione la restituzione del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente.
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