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Sentenza

Sentenza n. 14460/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento della Determinazione dirigenziale rep. n. QI/2023/0048208 dell’11/7/2022, notificata il 16/3/2023, afferente alla richiesta di condono ex art. 40, comma 6, L. n. 47/1985 inerente al diniego di cambio di destinazione d’uso da autorimessa a chiesa (n. 9 prot. in entrata QI 117558 dell’11/7/2022), in relazione all’immobile interrato sito in Roma, via Casilina, 1890 (foglio 1035, particella 1, sub dal 508 al 537).

Giustizia amministrativa202307049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di condono edilizio ex art. 40, comma 6, l. n. 47/1985 relativa al mutamento di destinazione d’uso da autorimessa a luogo di culto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ha impugnato il diniego con cui Roma Capitale ha respinto la domanda di sanatoria relativa a opere e al cambio di destinazione d’uso di locali interrati acquistati con decreto di trasferimento del Tribunale civile di Roma del 9 giugno 2020, sostenendo che l’istanza fosse stata presentata tempestivamente il 27 giugno 2022, anche in considerazione delle sospensioni e proroghe connesse all’emergenza Covid-19. Ha dedotto l’errata valutazione della tempestività della domanda, la violazione dell’art. 44, comma 1, l. n. 47/1985 per il mancato riconoscimento dell’effetto sospensivo della domanda di condono rispetto ai procedimenti repressivi, l’erronea valutazione della compatibilità della destinazione a luogo di culto e della violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, nonché difetto di istruttoria e motivazione, eccesso di potere, violazione dell’art. 97 Cost. e violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento. La ricorrente ha inoltre richiamato l’annullamento, con altra sentenza, di una precedente ordinanza di demolizione. È intervenuta ad opponendum una società proprietaria di immobili confinanti, deducendo l’interesse al mantenimento della destinazione a autorimessa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. L’art. 40, comma 6, l. n. 47/1985 consente la presentazione della domanda di sanatoria entro 120 giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile acquisito mediante procedura esecutiva solo quando ricorrano congiuntamente due condizioni: la tempestiva presentazione dell’istanza e l’anteriorità delle ragioni di credito rispetto all’entrata in vigore della legge sul condono. Poiché il decreto di trasferimento era del 9 giugno 2020, il termine scadeva il 7 ottobre 2020, mentre l’istanza è stata presentata soltanto l’8 luglio 2022, risultando tardiva. Le norme emergenziali Covid-19 non hanno sospeso i termini per la presentazione di nuove istanze, ma riguardavano procedimenti già pendenti o avviati durante l’emergenza. Inoltre, l’ipoteca posta a fondamento della procedura esecutiva era stata iscritta il 10 luglio 2007, quindi dopo l’entrata in vigore della legge sul condono; mancava pertanto anche il secondo requisito. L’Amministrazione era conseguentemente tenuta a respingere la domanda, senza che assumessero rilievo le ulteriori censure relative all’art. 44, alla destinazione d’uso, all’istruttoria, alla motivazione e alla partecipazione procedimentale. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 6, l. n. 47/1985

    Nell’ipotesi in cui l’immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all’entrata in vigore della presente legge.

    La disposizione richiede congiuntamente, ai fini dell’ammissibilità della domanda, la presentazione entro 120 giorni dall’atto di trasferimento e l’anteriorità delle ragioni di credito rispetto all’entrata in vigore della legge sul condono.

  • art. 40, comma 8, l. n. 47/1985

    Il termine di 120 giorni per la presentazione della domanda è previsto a pena di decadenza.

  • art. 44, comma 1, l. n. 47/1985

    La ricorrente ne ha invocato l’applicazione per sostenere la sospensione dei procedimenti repressivi in presenza di una domanda di condono; il TAR ha tuttavia respinto il ricorso per la radicale tardività e inammissibilità sostanziale della domanda ai sensi dell’art. 40, comma 6.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla repressione degli abusi edilizi, ma non è stata oggetto di autonoma applicazione decisiva, poiché il diniego è risultato fondato sui requisiti temporali e sostanziali dell’art. 40, comma 6, l. n. 47/1985.

  • art. 2 d.l. n. 221/2021

    La ricorrente ha richiamato la disposizione per sostenere la proroga dei termini durante l’emergenza Covid-19; il TAR ha escluso che le norme emergenziali sospendessero i termini per la presentazione di nuove istanze di condono.

Massime di principio

  • Per la sanatoria prevista dall’art. 40, comma 6, l. n. 47/1985 in relazione a immobili trasferiti nell’ambito di procedure esecutive, la tempestiva presentazione della domanda entro 120 giorni dal trasferimento e l’anteriorità delle ragioni di credito rispetto all’entrata in vigore della legge sul condono sono requisiti cumulativi; la mancanza anche di uno solo di essi impedisce l’accoglimento dell’istanza.
  • Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 40, comma 6, l. n. 47/1985 decorre dall’atto di trasferimento dell’immobile e ha natura decadenziale; le sospensioni dei termini procedimentali disposte durante l’emergenza Covid-19 non si estendono ai termini per la presentazione di nuove domande, se la normativa emergenziale non lo prevede espressamente.
  • Ai fini dell’art. 40, comma 6, l. n. 47/1985, le ragioni di credito rilevanti sono quelle poste a fondamento della procedura esecutiva; se tali ragioni, come l’iscrizione ipotecaria, sono successive all’entrata in vigore della legge sul condono, la domanda non è ammissibile anche quando sia stata presentata entro il termine decorrente dal trasferimento.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioni
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTermini del procedimentoDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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