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Sentenza

Sentenza del 13/09/2017 n. 21233 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR Toscana nella parte in cui aveva annullato le sanzioni applicate per l'omessa denuncia ICI relativa all'anno 2006. Secondo il Comune, non sussisteva alcuna obiettiva incertezza normativa sulla qualificazione dei terreni come aree fabbricabili, poiché erano già inseriti nello strumento urbanistico generale e la normativa interpretativa aveva chiarito che l'edificabilità ai fini ICI non richiedeva l'adozione di specifici strumenti attuativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente. Ha ritenuto che, per l'anno 2006, non vi fossero obiettive incertezze normative tali da giustificare la disapplicazione delle sanzioni: l'inserimento dei terreni nello strumento urbanistico generale era sufficiente a considerarli edificabili ai fini ICI, anche in assenza di strumenti attuativi. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a rimborsare al Comune le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.300 euro, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b)

    Definizione di area fabbricabile ai fini ICI.

    Un terreno è qualificabile come area fabbricabile quando è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, senza necessità di strumenti urbanistici attuativi.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10

    Obblighi dichiarativi relativi all'ICI.

    Il contribuente doveva adempiere agli obblighi dichiarativi anche per i terreni che, secondo lo strumento urbanistico generale, risultavano edificabili.

  • D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito dalla L. n. 248 del 2005

    Un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzata a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi specifici.

    La norma di interpretazione autentica ha chiarito che la sola previsione edificatoria dello strumento urbanistico generale è sufficiente per qualificare il terreno come edificabile ai fini ICI.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2

    La qualificazione di area edificabile dipende dalla previsione dello strumento urbanistico generale, con riferimento al momento della sua adozione.

    La disposizione ha ribadito ed esteso il criterio della sufficienza dello strumento urbanistico generale anche ai fini IVA, dell'imposta di registro e delle imposte sui redditi.

  • L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3

    Esclusione delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

    L'esimente non opera quando la normativa e la giurisprudenza prevalente consentono al contribuente di individuare con sufficiente chiarezza l'obbligo fiscale.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6

    Cause di non punibilità nelle violazioni tributarie.

    L'assenza di responsabilità sanzionatoria richiede una situazione effettiva e obiettiva di incertezza normativa, non un semplice dubbio soggettivo del contribuente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8

    Inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni.

    La norma non consentiva di escludere le sanzioni nel caso esaminato, poiché al momento dell'adempimento la qualificazione dei terreni edificabili era già sufficientemente chiarita.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Decisione della causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

    La Corte ha potuto decidere direttamente nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della contribuente, senza rinviare la causa ad altro giudice.

Massime di principio

  • Ai fini ICI, un terreno può essere considerato edificabile già quando tale destinazione risulta dallo strumento urbanistico generale, anche se mancano piani particolareggiati o altri strumenti attuativi.
  • L'assenza di opere di urbanizzazione, l'impossibilità immediata di edificare o la necessità di successivi adempimenti urbanistici non escludono necessariamente la qualificazione fiscale come area edificabile.
  • L'esenzione dalle sanzioni per obiettiva incertezza normativa è applicabile solo quando la disciplina presenta reali oscurità o contrasti interpretativi riconoscibili, non quando il contribuente ha semplicemente adottato una diversa interpretazione.
  • Una norma di interpretazione autentica e un orientamento giurisprudenziale già consolidato possono escludere l'obiettiva incertezza normativa e rendere dovute le sanzioni per omessa dichiarazione o omesso versamento.
  • Nelle controversie analoghe occorre verificare la disciplina vigente alla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione o assolto il tributo, non soltanto quella vigente nell'anno di riferimento dell'imposta.

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