Cassazione Penale, Ordinanza n. 11105/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto aggravato in concorso, a seguito di riqualificazione del fatto rispetto all'originaria imputazione. L'unico motivo di ricorso denunciava erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura riproponesse questioni di merito già esaminate e disattese dai giudici di appello con argomentazioni corrette, e che non fosse quindi scrutinabile in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non arbitraria o manifestamente illogica.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
Richiamato implicitamente con riferimento alla recidiva contestata e alla sua valutazione in sede di merito.
art. 62-bis c.p.
Non citato espressamente nel testo, ma la decisione richiama il tema del trattamento sanzionatorio rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.
art. 606 c.p.p.
Base del controllo di legittimità sui vizi di legge e di motivazione; il motivo è ritenuto non consentito perché meramente reiterativo di doglianze già esaminate dal giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si risolva nella mera riproposizione di censure di merito già esaminate e motivate congruamente dal giudice di appello.
- La valutazione della recidiva e, più in generale, la determinazione del trattamento sanzionatorio rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione salvo che la motivazione sia mancante, arbitraria o manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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