Cassazione Penale, Ordinanza n. 10532/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile in relazione a un'operazione truffaldina. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p., sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e contestando la valutazione degli indizi/prove, ma la doglianza è stata ritenuta una mera riproposizione di censure già formulate in appello e disattese. Ha inoltre contestato il trattamento sanzionatorio, ritenendo la pena non adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché sostanzialmente fattuale, volto a proporre una diversa ricostruzione della vicenda e privo di specificità, in quanto meramente reiterativo delle doglianze già esaminate e respinte in appello. Quanto alla pena, ha considerato la motivazione congrua e conforme ai canoni di legge e logica, osservando che non è necessario che il giudice analizzi singolarmente tutti i parametri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente richiamare quelli di maggiore rilievo. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Il motivo che si limita a prospettare una diversa ricostruzione fattuale e a reiterare censure già svolte in appello non è ammissibile in cassazione.
art. 192 c.p.p.
in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.
La censura sulla valutazione delle prove deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione di merito; non è sufficiente una critica meramente apparente o ripetitiva.
art. 132 c.p.
La pena è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è illogica o illegale; se la decisione è conforme ai canoni di legge e logica, il sindacato è precluso.
art. 133 c.p.
Ai fini della determinazione della pena non occorre che il giudice valuti singolarmente tutti gli elementi indicati dalla norma, essendo sufficiente dare conto di quelli ritenuti di maggior rilievo nel giudizio complessivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e delle prove.
- Le censure che riproducono in modo sostanzialmente identico quelle già formulate in appello, senza una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata, sono da considerarsi aspecifiche e solo apparenti.
- La contestazione della partecipazione dell'imputato a un'operazione illecita deve misurarsi con gli elementi valorizzati dal giudice di merito; il mero dissenso sulla ricostruzione storica non integra un valido motivo di legittimità.
- Il giudizio di dosimetria della pena è censurabile solo se la motivazione è assente, manifestamente illogica o contraria ai parametri legali; non è necessario il vaglio analitico di tutti gli indici dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente la considerazione di quelli ritenuti decisivi.
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