Sentenza del 15/10/2020 n. 22347 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IRPEF 1999 che, in via induttiva, rettificava il reddito del contribuente deceduto aumentando il prezzo di vendita di un appartamento a Cortina d'Ampezzo: l'Amministrazione contestava che il prezzo reale fosse Lire 1.500.000.000 invece delle Lire 500.000.000 dichiarate e aveva ricostruito una differenza di Lire 1.000.000.000, attribuendone Lire 500.000.000 a reddito di partecipazione societaria e Lire 500.000.000 come reddito diverso per appropriazione indebita personale; oltre a ciò era stato recuperato a tassazione un assegno di Lire 70.000.000 ritenuto non giustificato. La CTR aveva annullato la ripresa per Lire 500.000.000 (escludendo la qualificazione come reddito diverso provento di reato), confermando invece la tassazione dei Lire 70.000.000 come compenso da lavoro autonomo e annullando le sanzioni. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione deducendo errori di diritto e di omesso esame delle prove, in particolare l'errata interpretazione dell'onere probatorio e l'esclusione delle risultanze del processo penale come presunzioni idonee a fondare l'accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la CTR abbia errato nel richiedere una prova 'certa' della percezione e nell'escludere a priori la valutazione delle risultanze penali come presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 38 DPR 600/1973. Ha altresì rilevato omissioni nell'esame di fatti decisivi emersi nel processo penale (valore comparativo dell'immobile, testimonianze degli agenti immobiliari, trattative, ecc.). La sentenza impugnata è cassata nel limite dell'accoglimento del ricorso e la causa è rinviata alla CTR dell'Emilia-Romagna in diversa composizione per nuovo esame e rideterminazione, ove occorra, della pretesa tributaria nei limiti della prova effettivamente raggiunta (con riferimento alla quantificazione minima indicata dal giudice penale pari a Lire 1.100.000.000). Rimangono assunte con giudicato interno la decisione sulla tassazione dei Lire 70.000.000 e la non applicazione delle sanzioni, non impugnate dall'Amministrazione.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, comma 3
L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative agli anni precedenti e dai dati e dalla notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti
La Corte ha richiamato che l'accertamento induttivo puo' fondarsi su presunzioni semplici se gravi, precise e concordanti; non e' richiesto all'Ufficio un onere probatorio di 'prova certa' della percezione, e le risultanze penali possono concorrere come elementi di prova valutabili nel giudizio tributario.
Legge n. 537 del 1993, articolo 14, comma 4
Riferita dalla parte e valutata dalla Corte nel contesto delle regole sull'accertamento presuntivo e sulla documentazione probatoria: conferma il quadro normativo che disciplina oneri e modalita' degli accertamenti fiscali.
Codice civile, articoli 2697, 2727 e 2729
Rimarcano principi sull'onere della prova e sulla valutazione delle presunzioni; la Corte ha osservato che la CTR ha aggravato indebitamente l'onere probatorio dell'Ufficio in contrasto con tali principi integrati dalla disciplina fiscale.
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 2 e 35, comma 3
Norme sul procedimento tributario e sulle competenze delle Commissioni tributarie; richiamate in relazione al potere della CTR di riqualificare o rideterminare la pretesa tributaria nel giudizio di impugnazione-merito.
Codice di procedura civile, articolo 360 c.p.c., commi 1, nn. 3,4,5
Norme sulle ragioni di ricorso in Cassazione (vizi di diritto, omesso esame di fatti decisivi, motivazione insufficiente); la Corte ha ritenuto fondate le censure dell'Agenzia per violazione di diritto e omessa valutazione di elementi decisivi.
Codice di procedura civile, articoli 112, 115 e 277
Richiamati dall'Amministrazione in relazione ai poteri di produzione e acquisizione delle prove e alla valutazione del giudice; la Cassazione ha rilevato che la CTR non ha adeguatamente valutato le risultanze processuali penali e le prove acquisite.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario l'amministrazione puo' basare accertamenti induttivi su presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti; non e' richiesto un livello di prova assoluta della percezione del reddito.
- Le risultanze del processo penale (anche testimonianze e valutazioni del giudice penale) rappresentano elementi di prova nel giudizio tributario: non vincolano automaticamente il giudice tributario, ma non possono essere esclusi a priori e devono essere valutati insieme ad altre risultanze.
- Il giudice tributario, nel giudizio di impugnazione-merito, ha il potere e il dovere di esaminare tutti gli elementi di fatto e di rideterminare, se del caso, la pretesa dell'Ufficio nei limiti della prova effettivamente acquisita, anziche' limitarsi ad annullare integralmente l'accertamento.
- L'onere probatorio a carico dell'Ufficio non puo' essere indebitamente aggravato: la valutazione delle presunzioni e delle prove deve essere proporzionata e motivata, con riferimento alle regole dell'art. 38 DPR 600/1973 e ai principi civili sull'onere della prova.
- Questioni processuali e di responsabilita' fiscale con soggetti deceduti possono determinare effetti particolari (es. impossibilita' di irrogare sanzioni agli eredi nel caso specifico per rinuncia dell'Ufficio), ma le questioni sostanziali circa la quantificazione del reddito devono comunque essere riesaminate e rideterminate correttamente.
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