Cassazione Civile, Ordinanza n. 07937/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda del consorzio volta a ottenere la nullità del marchio "Cacio Romano" registrato da una società nel 2008, perché ritenuto in violazione della denominazione di origine protetta "Pecorino Romano" e del marchio collettivo geografico "Pecorino Romano" del consorzio. In appello la domanda era stata respinta dopo che la corte territoriale aveva ritenuto: 1) non applicabile la disciplina comunitaria sulla DOP, perché il marchio "Cacio Romano" sarebbe stato usato sin dal 1991, quindi prima del riconoscimento della DOP; 2) le eventuali precedenti registrazioni del segno erano comunque scadute, ma l’uso nei brevi intervalli tra una registrazione e l’altra era lecito; 3) il marchio era comunque conforme ai principi di correttezza professionale, perché non vi sarebbe rischio di confusione o agganciamento parassitario, anche per la diversità dei prodotti e l’assenza di somiglianza fonetica e logica. Nel ricorso per cassazione il consorzio ha articolato quattro motivi: violazione degli artt. 13 e 14 del reg. CE 510/2006, sostenendo che il marchio successivo a una DOP deve essere invalido e che, se anteriore, deve comunque essere stato registrato in buona fede e non essere nullo/decaduto; violazione degli artt. 11, comma 4, e 13, comma 1, c.p.i. e dell’art. 12 c.p.i. nonché della direttiva 89/104/CEE, lamentando che la liceità dell’uso non poteva prescindere dalla validità del segno e che il marchio "Cacio Romano" sarebbe descrittivo/generico; omessa motivazione o motivazione apparente, perché la corte avrebbe negato la sostanziale sovrapponibilità dei due formaggi nonostante la documentazione prodotta; omesso esame di un fatto decisivo, ossia la parziale identità o sovrapponibilità dei prodotti. Il consorzio ha anche chiesto, in subordine, un rinvio pregiudiziale alla CGUE sull’interpretazione degli artt. 13 e 14 del reg. 510/2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi terzo e quarto, perché miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, e perché il vizio di omesso esame riguardava non un fatto storico ma una valutazione del ricorrente. Ha inoltre rigettato il primo motivo, correggendo la motivazione della sentenza impugnata: la disciplina dell’art. 14 del reg. 510/2006 si applica solo se DOP e marchio riguardano lo stesso tipo di prodotto, e nel caso concreto la corte di merito aveva accertato la radicale diversità tra i due formaggi; pertanto mancava il presupposto fattuale per invocare la tutela comunitaria. Ha dichiarato inammissibile per preclusione la doglianza sulla nullità del marchio per asserita natura descrittiva ex art. 13 c.p.i., perché tale domanda non risultava riproposta in appello ed era quindi rinunciata. Ha infine escluso la violazione delle norme sulla correttezza professionale e sul conflitto tra i segni, rilevando che la corte territoriale aveva escluso confusione, agganciamento parassitario e somiglianza fonetica/logica. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto, con conferma del rigetto della domanda di nullità del marchio avversario.
Norme richiamate
art. 13 reg. CE n. 510/2006
Tutela la DOP contro usurpazione, imitazione ed evocazione; nel caso concreto rileva solo in presenza di prodotti dello stesso tipo o comunque del presupposto di conflitto previsto dal regolamento.
art. 14 reg. CE n. 510/2006
Disciplina il conflitto tra DOP e marchi; la protezione del titolare della DOP opera soltanto se il marchio riguarda lo stesso tipo di prodotto, altrimenti la tutela non è invocabile.
art. 11, comma 4, c.p.i.
La liceità dell’uso del segno è stata valutata dalla corte territoriale in termini di correttezza professionale e assenza di confusione o agganciamento parassitario.
art. 12 c.p.i.
Richiamato dal ricorrente in combinazione con la disciplina sulla confondibilità e sulla validità del marchio, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 13, comma 1, c.p.i.
Invocato per sostenere la nullità del marchio perché descrittivo/generico; la relativa domanda è stata però ritenuta preclusa per mancata riproposizione in appello.
art. 115 c.p.c.
La dedotta violazione del principio di non contestazione è stata ritenuta inammissibile perché non autosufficiente e perché prospettava una rivalutazione del merito.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza di merito, ma la censura è stata qualificata come sollecitazione a un nuovo esame del fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente lo ha invocato per dedurre nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione; la Corte ha ricondotto la censura a un tentativo di revisione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non per omesso esame di elementi istruttori o per contestare la valutazione delle prove.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione processuale e la sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, richiede il rispetto degli oneri di deposito e specificazione del fatto e degli atti rilevanti.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata pur mantenendone fermo il dispositivo di rigetto.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è stato richiesto dal ricorrente ma non accolto, perché la Corte ha ritenuto non necessario l’intervento interpretativo della CGUE.
reg. UE n. 1308/2013
Richiamato solo per distinguere il diverso ambito di quella disciplina, che non è stato ritenuto applicabile al caso concreto regolato dal reg. n. 510/2006.
dir. 89/104/CEE
Cita la disciplina europea sui marchi invocata in relazione alla tutela del segno e al rischio di confusione.
Massime di principio
- Nel conflitto tra una DOP e un marchio, la tutela speciale del regolamento comunitario presuppone che i segni riguardino lo stesso tipo di prodotto; in difetto di tale presupposto, la disciplina di conflitto non può essere invocata.
- Per stabilire se due prodotti siano dello stesso tipo o comunque affini ai fini della tutela della DOP, il giudice deve guardare alle caratteristiche oggettive del prodotto risultanti dal disciplinare e dalla domanda di registrazione, con particolare rilievo alle qualità organolettiche e al metodo di ottenimento.
- La classificazione merceologica di Nizza è rilevante nella comparazione tra marchi, ma non è criterio decisivo quando il confronto avviene tra una DOP e un marchio, perché in tale ipotesi prevalgono i parametri della disciplina speciale sulla denominazione protetta.
- La deduzione del vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico, e non può risolversi nella contestazione della valutazione delle prove o nella richiesta di una nuova ricostruzione del merito.
- La censura di violazione del principio di non contestazione è inammissibile se il ricorrente non trascrive o individua specificamente gli atti processuali da cui deriverebbe la mancata contestazione.
- La validità di un marchio e la sua eventuale interferenza con un segno altrui sono piani distinti: nel giudizio promosso dal titolare del segno anteriore, la liceità dell’uso del segno posteriore può essere scrutinata senza necessità di riesaminare una domanda di nullità ormai preclusa.
- L’evocazione o confondibilità tra segni va apprezzata in modo complessivo, ma il giudice di merito può valorizzare gli elementi distintivi essenziali dei marchi e l’assenza di somiglianza fonetica, visiva o concettuale per escludere il rischio confusorio.
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