Sentenza del 14/03/2022 n. 8222 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
H. impugnava la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato gli avvisi di pagamento notificati a Ceva, sostenendo che la CTR aveva ritenuto illegittimi gli atti solo perché Ceva aveva dimostrato la produzione, su gran parte delle aree occupate, di rifiuti speciali (imballaggi terziari) smaltiti autonomamente; H. deduceva quattro motivi: errata ripartizione dell'onere della prova (la prova dell'assenza di rifiuti urbani ordinari spetterebbe al contribuente oppure all'ente?); motivazione apparente della sentenza di merito; uso illegittimo di presunzioni (art. 2729 c.c.); e violazione della norma che prevede che, anche in caso di esclusione dalla quota variabile, resti comunque dovuta la quota fissa del tributo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di H., cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa alla CTR dell'Emilia-Romagna in diversa composizione. La Corte ha rilevato che la CTR aveva attribuito effetto esonerativo totale alla sola dimostrazione della produzione di rifiuti speciali su "gran parte" delle aree, senza accertare se nelle residue superfici si producessero rifiuti urbani ordinari e senza chiedere a Ceva la specificazione delle superfici esentate. La Corte ha richiamato i principi: (i) l'esenzione dalla quota variabile opera solo per le superfici in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili e purché il produttore provi l'avvenuto trattamento; (ii) l'onere di provare natura, estensione e autosmaltimento delle superfici esentate grava sul contribuente che invoca l'esenzione; (iii) la quota fissa della tariffa è dovuta integralmente per l'intera superficie detenuta, indipendentemente dalla produzione effettiva di rifiuti e dalla fruizione del servizio pubblico. La CTR dovrà quindi riesaminare la fattispecie verificando delimitazione delle superfici esentate, eventuale produzione concorrente di rifiuti urbani e applicazione della quota fissa.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3
"nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti (...)"
Esclude dalla superficie tassabile le sole parti in cui, per struttura e destinazione, si formano di regola rifiuti speciali; l'esenzione trova applicazione solo se il produttore dimostra la natura speciale dei rifiuti e il loro trattamento/autonomo smaltimento.
D.L. n. 201 del 2011, art. 14, commi 10-11 (Tares)
"10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 11. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio... e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti..."
Conferma l'esclusione dalla superficie tassabile per le parti produttive di rifiuti speciali solo se il produttore prova l'avvenuto trattamento; distingue tra quota variabile (collegata alla produzione di rifiuti) e quota fissa (copre investimenti e va comunque assicurata).
L. n. 147 del 2013, art. 1, commi 641-642
"641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. ... 642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,..."
Stabilisce il presupposto oggettivo della TARI (possesso/detenzione di superfici suscettibili di produrre rifiuti urbani) e la soggettività passiva; tale presupposto giustifica la presenza della quota fissa dovuta da tutti i possessori/detentori.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49
Richiamato come quadro complessivo sulla gestione dei rifiuti e sulla distinta struttura della tariffa (quota fissa e quota variabile); disciplina la nozione di rifiuti assimilati e i criteri generali applicabili.
Art. 2729 c.c. (richiamato nei motivi)
Richiamato dalla ricorrente come norma sulle presumizioni; la Corte ha però rilevato che la CTR non poteva fondare una presunzione di assenza di rifiuti urbani dalla sola circostanza della produzione di rifiuti speciali su parte dei locali, e che l'onere di individuare le superfici esentate resta del contribuente.
Massime di principio
- La produzione comprovata di rifiuti speciali non assimilabili su parte delle superfici esenta dalla quota variabile solo le superfici effettivamente e dimostrabilmente dedite a tale produzione; non produce esonero automatico sull'intera superficie aziendale.
- Spetta al contribuente che invoca l'esenzione dimostrare la natura speciale dei rifiuti, l'entità e la delimitazione delle superfici interessate e l'avvenuto trattamento/autosmaltimento tramite operatori autorizzati.
- La quota fissa della tariffa (Tares/TARI) è dovuta integralmente sull'intera superficie detenuta quando il servizio è istituito e reso disponibile, indipendentemente dall'effettiva produzione di rifiuti o dalla fruizione del servizio da parte del singolo contribuente.
- Il giudice tributario, in caso di contestazione, deve verificare separatamente (i) la sussistenza e la delimitazione delle superfici esentabili per produzione esclusiva di rifiuti speciali e (ii) l'eventuale produzione concorrente di rifiuti urbani sulle residue superfici, prima di dichiarare l'illegittimità dell'atto impositivo.
- Gli imballaggi terziari, quando non assimilati, rientrano nella categoria dei rifiuti speciali per i quali si può ottenere la riduzione della superficie tassabile solo con adeguata prova dell'autosmaltimento.
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