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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28624/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di secondo grado che aveva confermato la condanna per tentata truffa aggravata dall'abuso di prestazione d'opera, appropriazione indebita aggravata dall'abuso di prestazione d'opera e, per Giuliano, calunnia. Contestano il travisamento del fatto e della prova, l'omessa o insufficiente motivazione su documenti e testi a loro favore (proposte d'acquisto, incassi bancari, atto di citazione, cessione di preliminare, corrispondenza), la valutazione della credibilità della persona offesa e delle parti venditrici, il rigetto della riapertura del dibattimento per l'acquisizione di un cd-rom registrato e l'omesso ascolto di un teste; impugnano l'interpretazione degli artt. 640, 646 e 368 c.p., sostenendo che i 20.000 euro fossero caparra confirmatoria e non oggetto di appropriazione indebita; richiedono il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche e, in via subordinata, dichiarano intervenuta la prescrizione dei reati.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto insuscettibili di sindacato di legittimità le doglianze che attaccano valutazioni di fatto e di credibilità riservate al giudice del merito; ha ritenuto corretta la ricostruzione che individua il raggiro in false rappresentazioni circa l'esistenza di offerte superiori per indurre la cessione del preliminare e ha confermato la configurabilità della tentata truffa, dell'appropriazione indebita relativamente all'incasso dell'assegno di 20.000 euro e della calunnia a carico di Giuliano. Ha altresì ritenuto infondate le doglianze sulla mancata applicazione della particolare tenuità e sulle attenuanti, e ha escluso la dichiarazione d'ufficio della prescrizione in questa sede a causa dell'inammissibilità del ricorso. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; il dispositivo integrale contiene ulteriori condanne nei confronti degli imputati (testo del dispositivo non integralmente riportato nel documento fornito).

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La Corte conferma la configurabilità della truffa nella forma tentata: il raggiro è individuato nella falsa rappresentazione di esistenza di offerte superiori finalizzata ad indurre la stipula di atti da cui trarre profitto; l'assenza del danno economico non esclude la rilevanza penale quando l'azione è rimasta nel tentativo

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamata come norma sul tentativo a titolo di coordinamento con la contestazione di tentata truffa

  • art. 646 cod. pen.

    La Corte conferma la configurabilità dell'appropriazione indebita rispetto all'incasso dell'assegno di 20.000 euro, ritenendo irrilevante la qualificazione quale caparra quando dalla ricostruzione emerge che la somma è stata incassata indebitamente nell'ambito del meccanismo complessivo

  • art. 368 cod. pen.

    Nella fattispecie la Corte ritiene che la denuncia presentata da Giuliano costituisca calunnia: una volta accertato il suo ruolo artificioso nella vicenda, la denuncia non può essere considerata mera cronistoria ma atto con dolo diretto di incolpare innocenti

  • art. 131-bis cod. pen.

    La richiesta di non punibilità per particolare tenuità è respinta come discrezionale: il giudice di merito ha motivato che il meccanismo decettivo e l'importo oggetto dell'illecito non consentivano il riconoscimento

  • art. 62-bis cod. pen.

    La concessione delle circostanze attenuanti generiche rimane valutazione del giudice del merito; la Corte non rivaluta la congruità della pena in sede di legittimità

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato il principio secondo cui la riapertura dell'istruttoria da parte del giudice d'appello è ammessa per prove sopravvenute non manifestamente superflue; qui non sussisteva la necessità della riapertura

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato il principio che l'omessa motivazione deve riguardare i fatti decisivi; la Corte ritiene che l'appello fosse stato implicitamente esaminato e disatteso dal giudice di merito

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato il principio che la declaratoria di prescrizione in sede di legittimità presuppone una valida impugnazione; non può essere dichiarata d'ufficio ove il ricorso sia inammissibile

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina libero il merito: le critiche alle valutazioni di fatto e di credibilità (contraddizioni testimoniali, scelta probatoria) sono inammissibili se richiedono nuova valutazione degli elementi istruttori.
  • Per la configurazione della tentata truffa è sufficiente l'esistenza di un raggiro idoneo a indurre l'altrui errore anche se il danno effettivo non si è poi realizzato; il tentativo resta punibile.
  • La distinzione tra appropriazione indebita e truffa può essere rilevante ma non sempre incide sulla responsabilità complessiva: se la diversa qualificazione non muta l'accertamento di responsabilità, il motivo è privo di interesse.
  • Le richieste di riapertura dell'istruttoria in grado d'appello sono ammesse solo per prove sopravvenute o se giustificano la necessità imprescindibile di acquisizione; l'omessa ammissione di prove già valutate dal primo grado difficilmente è causa di annullamento.
  • Le eccezioni processuali rilevanti come la prescrizione devono essere sollevate tempestivamente nei gradi utili; in Cassazione, se il ricorso è inammissibile, non si può ottenere la declaratoria di prescrizione d'ufficio.
  • Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche resta discrezionale del giudice di merito; per contestarne la mancata concessione è necessario dimostrare vizi di motivazione o travisamento dei fatti, non semplici richieste di riconsiderazione.

Testo integrale

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