Cassazione Penale, Sentenza n. 51419/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena e ha respinto l'istanza ex art. 671 c.p.p. volta all'applicazione della continuazione tra due sentenze. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione e errata interpretazione del petitum: l'istanza difensiva chiedeva la continuazione tra la sentenza n. 7734 del 21/4/2010 (definitiva il 5/11/2015) e la sentenza n. 7328 del 19/4/2010 (definitiva il 20/1/2011), mentre il giudice dell'esecuzione aveva fatto riferimento a diversa sentenza non richiesta, omettendo di pronunciarsi sulla domanda effettivamente proposta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al punto relativo all'applicazione della continuazione e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in diversa persona fisica (come prescritto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013), affinché venga colmata la lacuna motivazionale e si pronunci specificamente sull'istanza ex art. 671 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Articolo richiamato come base procedurale per l'istanza di incidente di esecuzione; la Corte evidenzia che il giudice dell'esecuzione doveva decidere specificamente sulla domanda proposta ai sensi di tale norma e motivare la propria valutazione sulla continuazione.
sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013
Richiamata per l'obbligo, in caso di annullamento con rinvio, di assegnare il nuovo giudizio a giudice diverso dalla medesima persona fisica che ha pronunciato l'atto annullato.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve decidere sul petitum così come proposto dalla difesa: se l'istanza richiede la continuazione tra sentenze precise, il giudice non può sostituire o riferirsi ad altra sentenza estranea alla domanda senza motivare adeguatamente.
- La mancata pronuncia sulla questione effettivamente proposta configura una lacuna motivazionale e costituisce motivo di annullamento con rinvio in Cassazione.
- In caso di annullamento con rinvio per vizi motivazionali relativi al giudice dell'esecuzione, il nuovo giudizio va affidato a giudice diverso in ottemperanza alla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 183/2013).
- La valutazione dell'istituto della continuazione richiede l'esame concreto dei presupposti (unità del disegno criminoso, temporalità compatibile, elementi fattuali che collegano le condotte): il giudice deve valutare questi elementi specificamente rispetto alle sentenze indicate dalle parti.
- Le istanze ex art. 671 c.p.p. devono essere trattate con motivazione puntuale: il rigetto privo di relazione con il petitum è vulnerabile in sede di legittimità.
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