Cassazione Penale, Sentenza n. 7828/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che l'aveva dichiarata responsabile, quale rappresentante legale di Anagnina Alimentare s.r.l. fallita, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di somme e merce non pagata) e bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione di libri e scritture contabili), contestando sei motivi: 1) errata ricalcolazione delle pene accessorie fallimentari senza adeguata motivazione; 2) insufficiente prova del dolo specifico nella bancarotta documentale, basata su congetture; 3) mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per presunti travisamenti di testimonianze; 4) contraddizioni nella valutazione della credibilità del coimputato Michelangeli e travisamento delle risultanze circa le modalità e i tempi della procedura esecutiva che avrebbero reso inaccessibili le scritture; 5) vizio nella dichiarazione di continuazione fallimentare collegata alla bancarotta documentale; 6) negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: ha ritenuto generica e non specificata la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (terzo motivo); ha valutato infondati i motivi relativi alla prova del dolo documentale e alle censure sulla credibilità del coimputato, ritenendo la motivazione di merito adeguata e fondata su elementi istruttori (secondo e quarto motivo); ha considerato manifestamente infondati i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, alla continuazione fallimentare e alla ricalcolazione delle pene accessorie (primo, quinto e sesto motivo). La declaratoria d'inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre osservato che la prescrizione del reato non si sarebbe perfezionata prima del 28/12/2024, tenuti conto dei termini e delle interruzioni.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
La norma è stata richiamata in relazione alla richiesta di discussione orale; la Corte prende atto della istanza formulata dal difensore secondo la disciplina emergenziale processuale
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16 (convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15)
Richiamato come proroga/integrazione della disciplina processuale relativa alla discussione orale richiamata nel procedimento
art. 173, comma 1, disposizioni attuative del codice di procedura penale
Il ricorso è stato enunciato e sintetizzato nei limiti previsti dall'articolo; la Corte ha esaminato i motivi nei limiti consentiti dall'azione di cassazione
art. 157 cod. pen.
Richiamato nella valutazione della prescrizione; la Corte ha considerato il termine di prescrizione e gli ulteriori anni e mesi da aggiungere per le interruzioni rilevanti ai fini della maturazione della prescrizione
Massime di principio
- Richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale devono essere specifiche: indicare esattamente i mezzi e l'oggetto della rinnovazione; richieste generiche vengono dichiarate inammissibili.
- La Corte di legittimità esamina la comparazione tra motivazione di merito e censure proposte: chi impugna deve fornire una correlazione argomentativa precisa tra i punti decisivi della sentenza impugnata e le ragioni dell'impugnazione; mere affermazioni generiche o non confrontate con la motivazione sono inammissibili.
- La valutazione della credibilità delle fonti di prova compete al giudice di merito e sola inosservazione palese o vizi logico-giuridici gravi possono essere sindacati in cassazione; l'appello che si limita a proporre una diversa lettura dei fatti senza mostrare errori di fatto o di diritto della motivazione è destinato a soccombere.
- Per le contestazioni relative al dolo nella bancarotta documentale, è necessario dimostrare che la motivazione di merito si fondi su mere congetture; se invece la decisione è sorretta da elementi istruttori documentali, la censura è fragilmente accoglibile.
- Il ricalcolo delle pene accessorie deve essere motivato con riferimento ai parametri di commisurazione: la mera asserzione di errata quantificazione senza indicare il vizio motivazionale non è sufficiente.
- Sul punto della prescrizione, va attentamente considerata la somma dei termini e le interruzioni; il computo può differire rispetto a calcoli semplicistici e la parte che invoca prescrizione deve dimostrare che il termine è effettivamente decorso.
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