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Sentenza

Sentenza del 24/04/2015 n. 8342 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 1999, con cui il Comune di Roma aveva richiesto una maggiore imposta sulla base di una nuova rendita catastale attribuita dall'UTE. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, omessa pronuncia e carenza di motivazione dell'avviso, decadenza del Comune dal potere di accertamento, irregolarità della notifica della nuova rendita presso la residenza del legale rappresentante anziché presso la sede sociale, illegittimità di sanzioni e interessi e vizio di motivazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. I primi sei motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili: la CTR aveva esaminato la questione della notificazione della rendita; alcune censure non coglievano la ratio decidendi o non erano autosufficienti; la contribuente non aveva trascritto gli atti necessari per consentire il controllo delle proprie affermazioni. La Corte ha inoltre ritenuto che l'avviso non dovesse essere preceduto da una nuova notificazione né dall'allegazione del provvedimento di rendita, essendo la rendita stata considerata correttamente notificata e comunque essendo sufficiente la riproduzione degli elementi essenziali dell'atto richiamato. Sono state confermate anche sanzioni e interessi, poiché l'esenzione prevista dall'art. 74 della legge n. 342/2000 riguarda gli atti di attribuzione o modifica della rendita anteriori al 31 dicembre 1999 non ancora notificati, fattispecie non ritenuta sussistente. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, pari a Euro 3.000,00 per ciascun resistente, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 360 c.p.c.

    Individua i motivi per ricorrere in Cassazione, rispettivamente per violazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e vizio di motivazione. La Corte ha rilevato che alcuni motivi erano stati formulati utilizzando il parametro processuale errato.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. La censura per omessa pronuncia deve essere formulata specificamente mediante tale parametro.

  • Legge n. 241/1990, art. 3

    Richiede la motivazione dei provvedimenti amministrativi. Nel caso concreto, la censura è stata ritenuta inammissibile perché non aveva colto la ragione effettiva della decisione della CTR.

  • Legge n. 212/2000, art. 7

    Disciplina la motivazione degli atti tributari e l'indicazione degli atti richiamati. La Corte ha ritenuto sufficiente la riproduzione degli elementi essenziali dell'atto presupposto quando questo era già stato validamente notificato.

  • D.Lgs. n. 504/1992

    artt. 5, 10 e 11, comma 2

    Regola la determinazione e l'accertamento dell'ICI, gli obblighi dichiarativi e i termini per l'attività accertativa comunale. La censura sulla decadenza è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e per l'utilizzo del parametro di ricorso non corretto.

  • D.M. n. 701/1994, art. 1, comma 3

    Prevede termini per la determinazione definitiva della rendita catastale in relazione alle procedure di aggiornamento catastale. La Corte non ha esaminato nel merito la relativa censura, ritenendola inammissibile.

  • D.Lgs. n. 472/1997, artt. 16 e 17

    Riguardano il procedimento sanzionatorio tributario. La loro violazione non è stata riconosciuta, poiché sanzioni e interessi sono stati ritenuti dovuti.

  • Art. 145 c.p.c.

    comma 3, nel testo applicabile ratione temporis

    Disciplina la notificazione alle società e consente, in determinate condizioni, la notifica al legale rappresentante quando non sia possibile eseguire la notifica presso la sede sociale. La censura non è stata verificata per difetto di trascrizione della relata di notifica.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    Individua gli atti impugnabili nel processo tributario. È stato richiamato in relazione all'impugnazione dell'avviso di accertamento e dell'atto presupposto.

  • Legge n. 342/2000, art. 74, commi 2 e 3

    I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita.

    Per gli atti di attribuzione o modifica della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999 e non ancora notificati o recepiti in atti impositivi, l'avviso può valere anche come notificazione della rendita; la disciplina può escludere sanzioni e interessi nei casi previsti. Nel caso concreto, l'esenzione non è stata applicata perché la rendita era stata ritenuta già validamente notificata.

  • Art. 384 c.p.c., comma 4

    Consente alla Corte di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo è conforme al diritto. La Cassazione lo ha utilizzato per correggere le ragioni giuridiche della CTR senza modificare il rigetto.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario è essenziale individuare e contestare esattamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che non la colpisca può essere dichiarata inammissibile.
  • Il ricorso per Cassazione deve essere autosufficiente: occorre trascrivere o indicare con precisione gli atti e i documenti necessari per verificare le doglianze, come l'atto d'appello e la relata di notifica.
  • Quando l'atto presupposto è stato validamente notificato, l'avviso di accertamento può non doverlo allegare integralmente, purché ne riproduca gli elementi essenziali e consenta al contribuente di difendersi.
  • Per le società, la notifica presso il legale rappresentante anziché presso la sede sociale può essere legittima se non è possibile notificare presso la sede secondo le condizioni previste dalla legge; la regolarità va valutata sulla base della relata e delle circostanze concrete.
  • La disciplina agevolativa sull'esclusione di sanzioni e interessi per rendite anteriori al 31 dicembre 1999 opera solo nelle fattispecie previste, in particolare quando l'atto di rendita non sia stato precedentemente notificato.
  • Un vizio di motivazione giuridica non determina automaticamente la cassazione della sentenza se il dispositivo è conforme al diritto: la Corte può correggere la motivazione e confermare il risultato.
  • Le eccezioni di decadenza devono essere tempestivamente proposte nei precedenti gradi di giudizio e riproposte in Cassazione con puntuale indicazione degli atti processuali che ne dimostrino l'avvenuta deduzione.

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