Sentenza n. 6462/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 15 aprile 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, presentata il 15 aprile 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero sulla domanda di riconoscimento del titolo estero, lamentando il decorso dei termini di legge senza conclusione del procedimento e la conseguente impossibilità di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento. Il Ministero si è costituito senza che, alla data della decisione, risultasse adottato alcun provvedimento espresso né formulata una richiesta di integrazione documentale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine previsto per provvedere senza adozione di una decisione. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla l. 241/1990, sia dei termini speciali dell’art. 16 d.lgs. 206/2007: entro trenta giorni l’autorità deve verificare la completezza della documentazione e comunicarlo all’interessato, mentre il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo massimo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a pronunciarsi con provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero e senza compenso. L’amministrazione e l’eventuale commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi affermati dall’Adunanza plenaria nelle sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre oneri e accessori di legge, per le spese di giudizio.
Norme richiamate
l. 241/1990
Il decorso del termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento, in presenza di un’istanza formale e dell’assenza di un provvedimento espresso, concorre a integrare il silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica documentale, il termine massimo complessivo è di quattro mesi quando siano eventualmente richieste integrazioni.
Corte di giustizia UE, sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, Hannes Preindl
Richiamata quale fonte dei principi eurounitari applicabili al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Corte di giustizia UE, sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou
Richiamata quale precedente sui principi applicabili al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Corte di giustizia UE, sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser
Richiamata quale precedente sui principi applicabili al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Corte di giustizia UE, sentenza 6 ottobre 2015, causa C-298/14, Brouillard
Richiamata quale precedente sui principi applicabili al riconoscimento delle qualifiche professionali.
sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022
Richiamate come principi cui l’amministrazione e il commissario ad acta devono conformarsi nel procedimento di riconoscimento del titolo estero.
Massime di principio
- In presenza di una formale domanda di riconoscimento di una qualifica professionale e della scadenza del termine normativamente previsto senza adozione di un provvedimento espresso, si perfeziona il silenzio-inadempimento e il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di provvedere.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo massimo individuato dalla decisione è di quattro mesi.
- L’accoglimento dell’azione avverso il silenzio comporta l’ordine all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice, senza anticipare necessariamente il contenuto della decisione amministrativa.
- In caso di persistente inerzia successiva alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare il provvedimento entro un ulteriore termine.
- Nel procedere al riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro dell’Unione europea, l’amministrazione e il commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e alla giurisprudenza richiamata nella decisione.
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