Sentenza n. 324/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento del provvedimento del Comune di Castel Volturno del 13.02.2025 n. 27 notificato il successivo 19.2.2025 e recante ordinanza di demolizione del fabbricato sito in località Bagnara, lungo il versante OVEST del viale P. Tacca su Area Censita ed in Catasto terreni al foglio n. 7 già oggetto di procedura RESA n. 31 del 2014 b) Del provvedimento di rigetto della istanza di autotutela inviata dalla ricorrente al Comune di Castel Volturno con contestuale richiesta risarcitoria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione del fabbricato abusivo e provvedimento di rigetto dell'istanza di autotutela con richiesta risarcitoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, di essere estranea alla realizzazione degli abusi edilizi, di non avere mai avuto la disponibilità materiale del fabbricato e, pertanto, di non poter essere destinataria dell'ordine di demolizione. Ha inoltre lamentato un difetto di istruttoria, sostenendo che l'area sarebbe già stata acquisita al patrimonio comunale in forza di una precedente ordinanza di demolizione del 2007 emessa nei confronti dei responsabili dell'abuso. Infine ha dedotto la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. La vicenda riguardava un fabbricato abusivo realizzato sulla particella formalmente appartenente alla ricorrente, la quale aveva denunciato gli abusi al Comune e aveva precedentemente impugnato con successo un'ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento di € 4.000,00 per spese processuali, oltre accessori se dovuti. Ha ritenuto legittima l'ordinanza di demolizione anche se rivolta contro una proprietaria non responsabile dell'abuso e priva della disponibilità materiale dell'immobile, poiché la demolizione ha natura reale e ripristinatoria e prescinde dall'accertamento del dolo o della colpa del proprietario. La posizione di estraneità e l'eventuale mancata disponibilità del bene possono invece rilevare rispetto alle conseguenze afflittive dell'inottemperanza, quali l'acquisizione gratuita dell'area e dell'opera e la sanzione pecuniaria; per tali misure è necessaria l'imputabilità dell'illecito omissivo e il proprietario incolpevole deve dimostrare sia l'estraneità all'abuso sia l'adozione di iniziative attive, come diffide o altre iniziative idonee a ottenere la rimozione dell'abuso. Il secondo motivo è stato respinto perché l'eventuale precedente ordinanza di demolizione adottata nei confronti degli autori dell'abuso non poteva produrre effetti acquisitivi, non essendo costoro proprietari dell'area. Il terzo motivo è stato respinto perché l'ordine di demolizione, quale atto vincolato di repressione dell'abuso edilizio, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, non potendo la partecipazione del privato condurre a un esito diverso.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
la demolizione delle opere abusivamente realizzate è ingiunta dal Comune al “proprietario e al responsabile dell'abuso”
L'ordine di demolizione può essere adottato nei confronti del proprietario anche se non è autore dell'abuso, poiché la sanzione demolitoria ha natura reale e ripristinatoria; la responsabilità soggettiva del proprietario non è necessaria.
art. 31, commi 3, 4 e 4-bis, d.P.R. 380/2001
Le conseguenze dell'inottemperanza, aventi natura afflittiva, tra cui acquisizione gratuita e sanzione pecuniaria, non possono essere applicate al proprietario incolpevole senza imputabilità dell'illecito omissivo; il proprietario estraneo deve inoltre dimostrare di essersi attivato per impedire o rimuovere l'abuso.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'adozione dell'ordinanza di demolizione, trattandosi di attività repressiva vincolata.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di un abuso edilizio può essere legittimamente rivolto anche al proprietario che non abbia realizzato l'opera abusiva e non ne abbia la materiale disponibilità, poiché la demolizione ha natura reale, ripristinatoria e non afflittiva e prescinde dall'accertamento del dolo o della colpa del proprietario.
- La mancata responsabilità del proprietario per l'abuso edilizio non impedisce l'adozione dell'ordine di demolizione, ma può impedire l'applicazione delle conseguenze afflittive dell'inottemperanza, quali l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale e la sanzione pecuniaria, qualora il proprietario dimostri la propria estraneità e di essersi attivato concretamente per impedire o rimuovere l'abuso.
- L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione richiede l'imputabilità al destinatario dell'illecito omissivo consistente nella mancata ottemperanza; essa non può quindi colpire il proprietario incolpevole che sia rimasto estraneo all'abuso e abbia adottato iniziative idonee a contrastarlo.
- Un'ordinanza di demolizione adottata nei confronti degli autori dell'abuso, i quali non siano proprietari dell'area, non può produrre l'acquisizione della proprietà del terreno al patrimonio comunale.
- L'ordinanza di demolizione, in quanto espressione di attività repressiva vincolata, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento prevista dall'art. 7 della legge n. 241/1990.
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