Cassazione Penale, Sentenza n. 24409/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del GIP che aveva respinto la sua richiesta di riconoscimento della continuazione tra due fatti commessi il 4 agosto 2019 e il 14 dicembre 2019. Pepe ha sostenuto che nei due episodi era coinvolta la medesima arma (ammessa dal ricorrente), deducendo che l'identità dell'arma dimostrerebbe l'unità di ideazione dei reati; in subordine ha affermato che l'eventuale acquisizione di una seconda arma sarebbe stata dettata da esigenze di difesa correlate al primo episodio. Il GIP aveva invece qualificato i due episodi come espressione di abitualità delittuosa, non come reati facenti parte di un unico disegno criminoso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato i principi sul riconoscimento della continuazione: occorre verificare indicatori concreti (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, e che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo). Ha rilevato che la semplice coincidenza dell'arma o la scelta di non disfarsene dopo il primo episodio sono sintomi di volontà di reiterare reati e non prova di un unitario "disegno criminoso"; pertanto la decisione del GIP è stata ritenuta non viziata. Per effetto del rigetto è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen., comma 2
Richiede l'unità di disegno criminoso: una rappresentazione unitaria, ideativa, della pluralità di condotte almeno nelle loro linee essenziali; non si identifica con la semplice reiterazione di reati o con una scelta di vita delinquenziale
Massima giurisprudenziale Sez. I n. 40123 del 22.10.2010
Sottolinea che la ricaduta nel reato e l'abitualità non integrano di per sé l'elemento intellettivo caratteristico del reato continuato (unità di ideazione)
Massima giurisprudenziale Sez. I n. 12905 del 17.3.2010
Afferma che la programmazione può essere ab origine di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con possibilità di adattamento alle circostanze
Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017
In sede esecutiva come in cognizione la valutazione della continuazione richiede verifica approfondita di concreti indicatori (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, e programmazione dei reati già al momento del primo episodio); non è sufficiente valorizzare un solo indice se gli altri mancano
Massime di principio
- La continuazione richiede prova o indizi concreti di un "disegno criminoso" unitario: non basta la mera reiterazione di condotte illecite
- Indicatori utili: omogeneità dei reati e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, analogie nelle modalità operative, sistematicità e programmazione iniziale almeno nelle linee essenziali
- La valutazione è essenzialmente indiziaria e deve essere compiuta caso per caso con esame concreto dei tempi e delle modalità
- La detenzione continuativa della stessa arma o la sua ritrovata disponibilità non costituiscono automaticamente prova della continuazione; possono piuttosto indicare volontà di persistere nella criminalità
- Un comportamento consistente nel non disfarsi di strumenti del reato dopo il primo episodio può essere interpretato come segno di abitualità, non come prova di un progetto unitario
- In sede esecutiva il giudice non può sostituire la valutazione probatoria con astratte generalizzazioni: è necessaria una motivazione che colleghi gli indicatori al requisito dell'unità di ideazione
- L'eventuale acquisto successivo di un'arma per "difesa" deve essere valutato nel contesto: l'argomentazione difensiva non esonera dalla necessità di dimostrare che i reati successivi fossero programmati già al momento del primo
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