Cassazione Penale, Sentenza n. 24345/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Isernia che aveva parzialmente accolto il ricorso per riesame contro il sequestro disposto dalla PG. Il difensore deduceva, in primo luogo, la carenza motivazionale del decreto di convalida in relazione al fumus commissi delicti e, soprattutto, alla specificazione delle finalità probatorie e del nesso di strumentalità degli oggetti sequestrati (in particolare i telefoni cellulari) rispetto ai reati ipotizzati (artt. 648bis e 495 c.p.). In secondo luogo veniva censurata la nullità del sequestro per mancata comunicazione all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore (art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p.). Il Tribunale di Isernia aveva disposto il dissequestro di auto e denaro ma aveva confermato il sequestro dei cellulari ritenendo la loro immediata utilità probatoria
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale di Isernia sia il decreto di convalida del PM del 09/10/2021 e ha ordinato la restituzione di quanto ancora in sequestro agli aventi diritto. Motivazione: il decreto di convalida del PM era radicalmente carente nella indicazione delle concrete finalità probatorie e del nesso di strumentalità degli oggetti sequestrati; il Tribunale del riesame non poteva supplire a tale carenza motivazionale individuando esso stesso le finalità investigative. In presenza di tale radicale omissione la giurisprudenza costante impone l'annullamento senza rinvio. Per effetto dell'accoglimento, la questione relativa alla mancata comunicazione del diritto al difensore è stata assorbita e non è stata ulteriormente esaminata
Norme richiamate
art. 648-bis c.p.
Norma penale relativa al reato per cui il ricorrente era indagato (ricezione/ricettazione di cose derivanti da reato); la Corte la menziona solo a titolo di contestazione fattuale
art. 495 c.p.
Ulteriore norma penale richiamata nel capo di imputazione; citata per contestualizzare i reati oggetto delle indagini
art. 354 c.p.p.
Disciplina del sequestro di cose materiali da parte della polizia giudiziaria; la Corte ricorda che il sequestro può essere adottato dalla PG ma richiede la successiva convalida motivata del PM
art. 253 c.p.p. comma 1
Rinvio alla disciplina del provvedimento di convalida: la Corte sottolinea l'obbligo che il decreto di convalida indichi le concrete esigenze probatorie (fumus e finalità) che giustificano il sequestro
art. 355 c.p.p. comma 2
Richiamata in relazione al contenuto motivazionale richiesto nel provvedimento di riesame e convalida; la Corte evidenzia l'insufficienza motivazionale del decreto impugnato
art. 356 c.p.p.
Disciplina delle formalità collegate al sequestro e della comunicazione all'indagato; la mancata osservanza può integrare una nullità, questione sollevata dal difensore e richiamata dalla Corte come rilevante ma assorbita dall'annullamento per carenza motivazionale
art. 114 disp. att. c.p.p.
Prevede l'obbligo di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore in caso di perquisizione/sequestro; la sua violazione può determinare nullità dell'atto
art. 347 c.p.p.
Riferimento alla comunicazione di notizia di reato e agli atti di PG su cui si fondava il sequestro; la Corte osserva che non è sufficiente il richiamo generico agli atti di PG senza adeguata motivazione del PM
Sez. U, sentenza "Botticelli" n. 36072/2018
Giurisprudenza richiamata che stabilisce l'onere del PM di motivare le finalità probatorie del sequestro; principio seguito e richiamato dalla Corte nella decisione
Massime di principio
- Quando la polizia giudiziaria esegue un sequestro probatorio, il decreto di convalida del pubblico ministero deve indicare in modo concreto e specifico le finalità probatorie perseguite e il nesso di strumentalità tra gli oggetti sequestrati e i fatti oggetto di accertamento; una motivazione generica è insufficiente
- Il tribunale del riesame non può supplire, motivando di propria iniziativa, alle carenze essenziali del decreto di convalida adottato dal PM: l'individuazione delle specifiche esigenze investigative è prerogativa del pubblico ministero
- In caso di radicale mancanza di motivazione sulle finalità probatorie in un decreto di convalida confermato in sede di riesame, la Cassazione annulla senza rinvio entrambi i provvedimenti e ordina la restituzione degli oggetti sequestrati
- La violazione dell'obbligo di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore (art. 114 disp. att. c.p.p. e art. 356 c.p.p.) può comportare nullità dell'atto, ma tale questione può rimanere assorbita se il ricorso è accolto per difetto motivazionale; comunque l'eccezione di nullità deve essere tempestivamente proposta
- Per i beni informatici o elettronici (es. telefoni cellulari) la loro natura può giustificare il sequestro quando vi sia una motivazione chiara sulla necessità di estrapolare dati; tuttavia anche in tali casi il PM deve esplicitare le concrete indagini e gli accertamenti da compiere
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