Sentenza n. 10139/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento 1) della determinazione n. -OMISSIS- del 07.11.2023 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, notificata al ricorrente il successivo 08.11.2023 (all. 1), avente ad oggetto “concorso pubblico, per titoli e esami, per l''ammissione all''11° corso triennale (2021-2024) di 626 allievi Marescialli del ruolo ispettori dell''Arma dei Carabinieri”, con la quale si comunica al Carabiniere Allievo Maresciallo -OMISSIS- che “in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato del 9 ottobre 2023, … la riserva alla frequenza del corso è sciolta con esito sfavorevole, pertanto la S.V. è allontanata dalla frequenza del corso ed è prosciolta dalla ferma contratta con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento”, di ogni atto presupposto, connesso, collegato e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non persistere nell'interesse alla decisione. Non è stata esaminata la legittimità della determinazione impugnata né sono stati esaminati i motivi di ricorso. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: provvedimento di scioglimento sfavorevole della riserva alla frequenza del corso, allontanamento dal corso e proscioglimento dalla ferma contratta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione ministeriale del 7 novembre 2023, notificata l'8 novembre 2023, adottata in esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato del 9 ottobre 2023. Con tale atto l'amministrazione aveva sciolto con esito sfavorevole la riserva alla frequenza dell'11° corso triennale per 626 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, disponendo l'allontanamento dal corso e il proscioglimento dalla ferma dalla data di notifica. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 17 aprile 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
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