Sentenza n. 11633/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - del decreto del 19 settembre 2025 con cui il Direttore Generale p.t. della Direzione Generale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia ha disposto l'esclusione del ricorrente dal concorso pubblico, per esami e titoli, a complessivi n. 3246 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, per mancato superamento della prova attitudinale; - di ogni altro atto antecedente, conseguente, comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione dal concorso per mancato superamento della prova attitudinale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato ha impugnato il decreto del 19 settembre 2025 con cui il Ministero della Giustizia ne aveva disposto l'esclusione dal concorso pubblico per esami e titoli per 3.246 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, a causa del mancato superamento della prova attitudinale, chiedendone l'annullamento unitamente agli atti connessi. In sede cautelare il Collegio aveva disposto la ripetizione della prova. A seguito della ripetizione, il candidato è stato convocato al corso di formazione con comunicazione dell'8 giugno 2026. All'udienza del 10 giugno 2026 il difensore ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il ricorrente era stato positivamente ammesso al concorso dopo la ripetizione della prova attitudinale contestata, sicché non residuava un interesse attuale alla decisione di annullamento dell'originario provvedimento di esclusione. Il giudizio si è tuttavia concluso con la condanna del Ministero della Giustizia alle spese di lite, liquidate in euro 1.400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Il Collegio ha applicato una riduzione del 30% in considerazione delle concrete modalità della vicenda.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata, rendendo non più necessaria la decisione sull'annullamento dell'atto impugnato.
Massime di principio
- La ripetizione della prova concorsuale, seguita dall'ammissione positiva del candidato al corso di formazione, elimina l'interesse attuale alla decisione sull'impugnazione dell'originaria esclusione e determina la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, qualora l'evoluzione della vicenda renda riconducibile alla condotta amministrativa il soddisfacimento della pretesa del ricorrente durante il giudizio; la liquidazione può essere ridotta in relazione alle concrete modalità del caso.
Come è indicizzato
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