Cassazione Civile, Ordinanza n. 40825/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto relativo alla costruzione di una pista da sci, iniziato nel 1998 e formalizzato per iscritto solo successivamente. La società creditrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo; la controparte aveva proposto opposizione sostenendo che il contratto fosse nullo perché l’opera era stata realizzata in violazione della concessione edilizia e di vincoli edilizi, paesaggistici e ambientali. In primo grado l’opposizione era stata rigettata, ritenendosi che il rapporto fosse in realtà un noleggio a caldo; in appello, invece, la Corte territoriale ha qualificato il rapporto come appalto, ha escluso la simulazione del contratto scritto e ha dichiarato la nullità del contratto per totale e insanabile difformità dell’opera rispetto all’autorizzazione edilizia, condannando la società appaltatrice alla restituzione degli acconti. Con il ricorso per cassazione la società appaltatrice ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. nella qualificazione del rapporto come appalto anziché noleggio a caldo; 2) violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. per la declaratoria di nullità del contratto per illiceità dell’oggetto; 3) violazione delle medesime norme in relazione alla disciplina edilizia e paesaggistica, contestando che la difformità dell’opera potesse rendere nullo il contratto; 4) violazione dell’art. 2033 c.c., degli artt. 2697 e 1147 c.c. e vizio di motivazione sulla condanna alla restituzione degli acconti con interessi dalla data dei versamenti anziché dalla domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto corretta la qualificazione del rapporto come appalto, sulla base delle risultanze istruttorie e del comportamento complessivo delle parti; ha confermato la nullità del contratto per la radicale e consapevole difformità dell’opera rispetto alla concessione edilizia e ai vincoli insistenti sull’area; ha ritenuto legittima la condanna alla restituzione degli acconti ex art. 2033 c.c. con interessi decorrenti dal pagamento, poiché la società percettrice era in mala fede o comunque in condizione di conoscere l’assenza del diritto al corrispettivo. È stata inoltre disposta la condanna della ricorrente alle spese e l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è escluso quando il giudice di merito abbia esaminato il complesso delle risultanze istruttorie e la censura miri solo a una diversa valutazione dei fatti non decisivi.
artt. 1346 e 1418 c.c.
Il contratto è nullo quando l’oggetto o il programma negoziale risultino illeciti per contrasto con norme imperative e per radicale difformità dell’opera rispetto a quella assentita.
art. 2033 c.c.
La restituzione dell’indebito comporta la ripetizione degli acconti percepiti; gli interessi decorrono dal pagamento se l’accipiens era in mala fede o comunque consapevole dell’assenza del diritto.
artt. 2697 e 1147 c.c.
La buona o mala fede del percettore rileva ai fini della decorrenza degli interessi nella ripetizione dell’indebito; la mala fede può desumersi dalla consapevolezza della totale difformità dell’opera e della conseguente insussistenza del credito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 734 c.p.
È richiamato come norma imperativa a presidio della tutela paesaggistica, quale ulteriore indice dell’illiceità del programma negoziale.
L. n. 47 del 1985, art. 20
La violazione della disciplina urbanistico-edilizia è valorizzata come causa di nullità del contratto avente ad oggetto un’opera radicalmente difforme da quella autorizzata.
Massime di principio
- Nella qualificazione di un contratto il giudice di merito può valorizzare il complesso delle risultanze istruttorie e il comportamento complessivo delle parti; il controllo di cassazione non consente una rilettura del merito se la motivazione è logicamente coerente e non omette fatti decisivi.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo in presenza dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, non quando la censura investa documenti, CTU o una diversa ponderazione di elementi già valutati dal giudice di merito.
- Un contratto avente ad oggetto la realizzazione di un’opera è nullo quando il programma negoziale sia intrinsecamente illecito perché volto alla costruzione di un manufatto radicalmente e consapevolmente difforme rispetto al titolo edilizio e ai vincoli urbanistici o paesaggistici.
- La consapevolezza della totale difformità dell’opera rispetto all’autorizzazione può incidere sia sulla validità del contratto sia sulle conseguenze restitutorie, con decorrenza degli interessi dalla data del pagamento se il percettore era in mala fede o comunque poteva conoscere l’assenza del diritto al corrispettivo.
- In tema di ripetizione dell’indebito, la disciplina degli interessi dipende dalla posizione soggettiva dell’accipiens: la mala fede anticipa la decorrenza degli interessi al momento dell’adempimento indebito.
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