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Sentenza

Sentenza n. 1560/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 5/2025 del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202504284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di pagamento derivante dalla sentenza n. 5/2025 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale di Monza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.000,00 a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. La pronuncia era stata notificata il 25 febbraio 2025, ma l'Amministrazione non aveva adempiuto. È stato quindi dedotto l'inadempimento del giudicato e chiesto di ordinare il pagamento, nominando sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese direttamente riferibili al provvedimento giudiziale. Ha precisato che i conteggi della creditrice relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare l'esatta misura e decorrenza secondo il titolo, la legge e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Sono dovuti anche gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei medesimi limiti. Il TAR ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e ha nominato, per l'eventuale perdurante inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con sessanta giorni per l'esecuzione e senza compenso, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere agli obblighi pecuniari, prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo.

  • artt. 1282 e 1283 e ss. c.c.

    La misura e la decorrenza degli interessi dovuti devono essere determinate secondo il titolo giudiziale e le disposizioni civilistiche applicabili; i conteggi del creditore non sono vincolanti in sé.

  • art. 93 c.p.c. e artt. 26 e 39 c.p.a.

    Consentono la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Rileva ai fini dell'onere del contributo unificato posto a carico della parte soccombente secondo legge.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato ha funzione esecutiva e non costitutiva: il giudice amministrativo deve assicurare il soddisfacimento del diritto riconosciuto dal titolo, senza modificarne l'oggetto o la misura.
  • Quando un'amministrazione statale non adempie a un obbligo pecuniario derivante da un titolo giudiziale, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a subentrare soltanto in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, gli importi indicati dal creditore non vincolano l'amministrazione quanto alla determinazione del capitale residuo e degli interessi: la quantificazione definitiva deve essere effettuata sulla base del titolo giudiziale, degli eventuali pagamenti parziali e delle disposizioni di legge applicabili.
  • Il commissario ad acta non ha diritto a un compenso quando l'attività di esecuzione demandatagli rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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