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Ordinanza

Ordinanza n. 3965/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 15 aprile 2026, notificata alla ricorrente in data 22 aprile 2026; della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 10 giugno 2026 (Pratica n. 462/GP/2026), pubblicata sul sito istituzionale del CSM in pari data, recante rigetto dell’istanza di riesame in autotutela proposta dalla ricorrente in data 3 maggio 2026 e notificata alla ricorrente in data 15 giugno 2026; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202606739

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ma ha respinto la domanda cautelare. La ragione decisiva è l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile, considerata la perdurante stabilità del rapporto di servizio della ricorrente. L'ordinanza non definisce nel merito la legittimità delle delibere del CSM né i motivi sostanziali dedotti contro il computo del precedente servizio. Le spese sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del CSM che ha confermato l'incarico di giudice onorario di pace limitandone la durata al 4 giugno 2026, non computando nel quadriennio di rinnovo il precedente servizio prestato come VPO dal 2 maggio 1994 al 31 dicembre 1997, nonché successiva delibera di rigetto dell'istanza di riesame in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera del CSM del 15 aprile 2026 nella parte in cui, pur confermandola nell'incarico di giudice onorario di pace, ha fissato la scadenza dell'incarico al 4 giugno 2026, sottraendo dal computo del quadriennio di rinnovo gli anni di servizio anteriormente prestati come vice procuratore onorario dal 2 maggio 1994 al 31 dicembre 1997. È stata inoltre impugnata la successiva delibera del CSM del 10 giugno 2026, recante rigetto dell'istanza di riesame in autotutela. La ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari collegiali; il TAR ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la ravvisabilità di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito non sussiste quando la situazione di servizio dell'interessato permane stabile e non emerge un pregiudizio attuale di particolare gravità.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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