Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15342/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62 n. 4 c.p. e dall'art. 62-bis c.p.; lamentava cioè che la Corte d'appello non avesse riconosciuto le attenuanti richieste.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che il reato ascritto alla ricorrente si sia estinto per prescrizione (termine massimo di anni 7 e mesi 6 dalla data di consumazione: reato consumato il 11/07/2014, estinzione maturata il 11/01/2022). Essendo spirato il termine prescrizionale e non essendovi profili di inammissibilità dell'impugnazione che impediscano la rilevazione d'ufficio della causa estintiva, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato. Ha inoltre precisato che non sussistono i presupposti per pronunciare una assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., poiché non emerge in modo evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità della imputata al reato.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che definisce il reato ascritto agli imputati (furto aggravato); citata come titolo di reato ma non analizzata nel merito dalla Cassazione a causa dell'estinzione per prescrizione.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Motivi di impugnazione indicati dalla ricorrente (vizio di motivazione e di corretta applicazione delle norme in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti). La Corte li ha richiamati ma non li ha esaminati nel merito perché il reato è risultato estinto per prescrizione.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante dedotta dalla difesa; la Cassazione non ha pronunciato sulla sua eventuale sussistenza perché la causa estintiva (prescrizione) ha reso irrilevante la cognizione sul merito.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Ulteriore norma attenuante richiamata dalla difesa; come per l'art. 62 n.4, la sua valutazione è stata superata dalla constatazione dell'estinzione per prescrizione.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che consente la pronuncia di assoluzione quando risulti in modo evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato. La Corte ha escluso la possibilità di assolvere ex art.129(2) perché dall'istruttoria non emergeva in modo palese l'assenza del fatto o l'innocenza dell'imputata.

  • principio della prescrizione (calcolo del termine prescrizionale)

    La Corte ha calcolato il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) decorrente dalla data di consumazione (11/07/2014) e, non essendovi periodi di sospensione, ha ritenuto estinto il reato in data 11/01/2022; ha inoltre ritenuto possibile rilevare d'ufficio la causa estintiva in cassazione.

Massime di principio

  • Se durante il procedimento d'impugnazione matura la prescrizione, la Corte di Cassazione può rilevarla d'ufficio e annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
  • Quando il reato è estinto per prescrizione, diviene irrilevante l'esame di censure relative al riconoscimento di attenuanti o ad errori motivazionali sulla responsabilità sostanziale; il processo in Cassazione si conclude sull'effetto estintivo.
  • L'assoluzione di merito ex art.129, comma 2, c.p.p. è eccezionale: può essere disposta solo se risulta in modo incontrovertibile l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; la semplice esistenza di dubbi non è sufficiente.
  • La prescrizione va sempre calcolata con precisione (data di consumazione, durata massima applicabile, sospensioni/interruzioni). La difesa deve verificare e segnalare eventuali cause estintive sopravvenute e può ottenerne il riconoscimento anche in sede di legittimità.
  • L'annullamento senza rinvio per prescrizione pone fine al procedimento in Cassazione senza riaprire il merito: non si ottiene una pronuncia di innocenza bensì l'accertamento dell'estinzione del reato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.