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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41432/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rifiutato l'affidamento in prova al servizio sociale, dichiarato inammissibile la detenzione domiciliare e disposto la semilibertà con autorizzazione all'attività lavorativa. Il motivo di ricorso denunciava vizio motivazionale per manifesta illogicità: il Tribunale avrebbe basato il diniego principalmente sui precedenti penali e sulla gravità del reato, senza considerare adeguatamente gli elementi positivi emersi nell'istruttoria (in particolare la relazione UEPE, l'attività lavorativa svolta da tempo, la disponibilità di un'abitazione, l'assenza di condotte illecite successive e l'assenza di carichi pendenti). Inoltre si contestava che il rigetto fosse fondato sull'inidoneità del lavoro proposto per gli spostamenti, senza valutare la possibilità di prescrizioni tese a renderlo compatibile con la misura alternativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti: ha censurato la motivazione dell'ordinanza come di stile e carente perché non ha adeguatamente valutato gli elementi positivi indicati nella relazione UEPE e nella restante istruttoria (assenza di reati successivi al 2012, lavoro stabile, rapporti familiari consolidati, assenza di carichi pendenti e di collegamenti attuali con ambienti criminali). Ha inoltre osservato che il diniego basato sull'inidoneità del lavoro per gli spostamenti avrebbe potuto essere affrontato mediante prescrizioni specifiche. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente al rigetto della richiesta di affidamento in prova e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Firenze per un nuovo esame conforme ai principi esposti.

Norme richiamate

  • Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151–01

    Sez. 1, n.43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01

    Affermato il principio che per l'ammissione a misure alternative non è sufficiente l'assenza di elementi negativi; è invece necessario che emergano elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole sulla rieducazione e sulla prevenzione della recidiva.

  • Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924—01

    Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 — 01

    Conferma che non è necessaria la prova della completa revisione critica del passato; è sufficiente che emerga l'avvio di un serio processo di emenda e reinserimento.

  • Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602

    Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv.264602

    Sottolinea la necessità di valutare la condotta successiva alla commissione del reato e altri elementi di personalità e comportamento attuali nell'esame per le misure alternative.

  • Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985

    Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985

    Ribadisce l'importanza di un giudizio prognostico complessivo che consideri anche elementi positivi relativi alla vita post-fatto del condannato.

Massime di principio

  • Per l'ammissione all'affidamento in prova non basta l'assenza di elementi ostativi: il giudice deve valutare positivamente elementi che consentano un prudente giudizio prognostico di rieducazione e di prevenzione della recidiva.
  • Il Tribunale deve confrontarsi espressamente con la relazione UEPE e con gli altri dati dell'istruttoria (lavoro stabile, assenza di condotte illecite successive, rapporti familiari, assenza di carichi pendenti) e motivare perchè tali elementi non siano ritenuti idonei a giustificare la misura alternativa.
  • Non è richiesta la completa revisione critica del passato; è sufficiente l'avvio di un processo di emenda che emerga dall'osservazione della personalità e dal comportamento successivo al reato.
  • Se il lavoro proposto comporta spostamenti, il diniego non può limitarsi all'affermazione di inidoneità senza considerare l'opportunità di prescrizioni o condizioni che rendano compatibile l'attività lavorativa con la misura alternativa.
  • Motivazioni generiche o di stile che non valutano gli elementi positivi possono determinare l'annullamento con rinvio del provvedimento per un nuovo, autonomo esame.

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