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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17765/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva condannati per bancarotta fraudolenta (distrazione e documentale) in qualità, rispettivamente, di presunto amministratore di fatto (Elio) e di diritto/di fatto (Salvatore). Le doglianze principali erano: 1) carenza di prova e vizio di motivazione nella qualificazione di Elio e Salvatore come amministratori di fatto, fondata su dichiarazioni generiche e prive di indici sintomatici dell'inserimento organico nell'attività sociale; 2) contestazione della sussistenza del dolo specifico per la bancarotta fraudolenta documentale e della rilevanza delle scritture contabili, lamentando che le scritture obbligatorie erano state consegnate al curatore e quindi non poteva sussistere il reato; 3) travisamento delle prove circa i periodi in cui i ricorrenti ricoprivano ruoli societari; 4) vizio di motivazione nella valutazione delle circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza e non di prevalenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi non manifestamente infondati, rilevando gravi carenze e motivazione superficiale della Corte d'appello nella qualificazione del ruolo di amministratore di fatto per entrambi i ricorrenti. Ha osservato che la prova di amministratore di fatto richiede indici sintomatici dell'inserimento organico con funzioni direttive e che la sola consegna di documenti al commercialista o al curatore non è idonea a provare tale ruolo. Considerata la maturazione della prescrizione dopo la sentenza di appello e dato che i ricorsi non sono inammissibili, la Corte ha potuto rilevarla e ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Elio e Salvatore Colazzo, con riferimento ai reati a loro ascritti (estinzione per prescrizione conseguente alla statuizione).

Norme richiamate

  • art. 2639 cod. civ.

    norma richiamata dal ricorrente in relazione alla contestazione della qualificazione come amministratore di fatto; nel testo la norma è evocata come parametro di riferimento della censura ma la Corte di legittimità non entra nel merito di una specifica interpretazione normativa oltre a rilevare l'insufficienza probatoria

  • art. 216 legge fallimentare

    art. 216, comma 1, n.1 e n.2; art. 216, ultimo comma

    norma richiamata perché disciplina le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale (n.1) e per distrazione (n.2) nonché le pene accessorie; la Corte ha valutato che la sussistenza dei reati contestati dipendeva dalla corretta qualificazione del ruolo di amministratore (di fatto o di diritto) e dalla prova del dolo specifico

  • art. 69 cod. pen.

    richiamato in relazione alle circostanze attenuanti e alla loro valutazione (equivalenza vs prevalenza); la censura riguardava la mancanza di motivazione sul giudizio di equivalenza

  • art. 606 cod. proc. pen. lett. b) ed e)

    norma processuale invocata per vizio di motivazione e travisamento delle prove; la Corte ne utilizza i criteri per esaminare la fondatezza delle censure sulla motivazione del giudice di merito

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    richiamata per delimitare i motivi di ricorso ammessi in cassazione; i ricorrenti hanno formulato i motivi nei limiti di questa disposizione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    norma sull'estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha applicato i principi giurisprudenziali collegati alla maturazione della prescrizione dopo la sentenza di appello, rilevando che, essendo i ricorsi non inammissibili, poteva essere rilevata l'estinzione per prescrizione

Massime di principio

  • La qualifica di "amministratore di fatto" richiede motivazione puntuale e indici concreti di inserimento organico e funzioni direttive: dichiarazioni generiche non sono sufficienti.
  • La semplice consegna materiale delle scritture contabili al curatore o al commercialista non prova di per sé la responsabilità per bancarotta documentale o la titolarità del ruolo gestionale; va valutato il contesto e il concreto esercizio di poteri decisionali.
  • Il giudice di merito deve adeguatamente motivare quando l'attribuzione di un ruolo societario è rilevante per la responsabilità penale; la mera coincidenza con quanto riportato nel capo di imputazione non basta.
  • Se il ricorso per cassazione è valido (non inammissibile), la Corte può rilevare e dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione anche se la prescrizione è maturata dopo la sentenza di appello; le cause di inammissibilità, invece, ostano a tale rilevazione.
  • In processi per reati fallimentari è essenziale distinguere tra responsabilità per distrazione e per irregolare tenuta delle scritture, valutando separatamente la prova del dolo specifico per ciascuna fattispecie.

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