Ordinanza n. 3299/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della determinazione dirigenziale di Roma capitale, Dipartimento ciclo dei rifiuti, rep. NA/47/2026 del 18/2/2026 (prot. n. NA/3391/2026), avente ad oggetto: «L.r. Lazio n. 17/2004, art. 30 comma 4 e r.r. Lazio n. 5/2005, art. 16-bis comma 2 lett. a). Rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva sita in località Malnome Nord - Comune di Roma Capitale (RM), denominata `C15_Inertras-CMN’. Società Inertras s.r.l. P.a.u.r. ai sensi dell’art. 27-bis d.lgs. 152/2006. Progetto n. 92/2023 del registro regionale», comunicata a mezzo PEC in data 24 febbraio 2026 con nota in pari data prot. NA/3894 del Dipartimento ciclo dei rifiuti - Servizio autorizzazione impianti di gestione rifiuti e attività estrattive, nelle parti in cui, nel disporre il rinnovo dell’autorizzazione, da un canto pone a carico della ricorrente le prescrizioni nn. 13, 15 e 17, dall’altro ritiene che il disposto rinnovo dell’autorizzazione non abbia ad oggetto anche l’esercizio dell’impianto di prima lavorazione del materiale estratto dalla cava, impianto ubicato in area sita in Roma, località La Chiesuola, via Alberto Pitentino, di proprietà della medesima ricorrente; - della nota prot. NA/6343 del 3 aprile 2026 del Dipartimento ciclo dei rifiuti – Servizio autorizzazione impianti di gestione rifiuti e attività estrattive, a firma del direttore, comunicata via PEC in pari data, avente ad oggetto «Riscontro Vs. comunicazione prot. n. INER-73 del 24 marzo 2026, recante “Osservazioni e richiesta di rettifica della d.d. n. NA/3391/2026 del 18/2/2026, avente ad oggetto l.r. Lazio n. 17/2004, art. 30 comma 4 e r.r. Lazio n. 5/2005, art. 16-bis comma 2, lett. a). Rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva sita in località Malnome Nord - Comune di Roma capitale (Rm), denominata ‘C15_Inertras-CMN’. Società Inertras s.r.l. P.a.u.r. ai sensi dell’art. 27-bis d.lgs. 152/2006. progetto n. 92/2023 del registro generale», nella parte in cui vengono confermate le suddette prescrizioni e l’esclusione dal titolo autorizzativo rinnovato dell’impianto di prima lavorazione suindicato; - occorrendo della determinazione dirigenziale della Regione Lazio, Direzione ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti, area valutazione di impatto ambientale, G02925 del 5 marzo 2026, avente ad oggetto: «Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.a.u.r.) ai sensi dell’art. 27-bis d.lgs. 152/2006 sul progetto di “Rinnovo dell’attività estrattiva di materiali inerti in località Malnome Nord”, nel comune di Roma capitale (Rm) Proponente: Società Inertras s.r.l. Registro elenco progetti n. 092/2023», se ritenuta in sé lesiva, nella parte in cui prende atto e richiama la gravata determinazione dirigenziale di Roma capitale, Dipartimento ciclo dei rifiuti, rep. NA/47/2026 del 18 febbraio 2026 (prot. n. NA/3391/2026); - nonché di ogni atto precedente, presupposto, connesso e conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, nella parte relativa alle prescrizioni nn. 13, 15 e 17 e all'esclusione dell'impianto di prima lavorazione dal titolo autorizzativo, nonché gli atti confermativi e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione di Roma Capitale che ha rinnovato l'autorizzazione all'attività estrattiva presso Malnome Nord, contestando sia l'imposizione delle prescrizioni nn. 13, 15 e 17, sia la ritenuta esclusione dal rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di prima lavorazione del materiale estratto, situato in altra area di Roma e di proprietà della ricorrente. Sono stati impugnati anche l'atto con cui Roma Capitale ha confermato tali statuizioni e, ove lesivo, il provvedimento autorizzatorio unico regionale che vi aveva fatto riferimento, oltre agli atti presupposti e conseguenziali.
La decisione
Nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha giudicato ragionevoli e proporzionate le prescrizioni contestate, rilevando che esse bilanciano l'interesse della società all'esercizio dell'attività estrattiva con l'interesse pubblico, perseguito mediante la richiesta di un'idonea garanzia, della disponibilità giuridicamente sicura dell'area e della conformità edilizia dei manufatti utilizzati. La domanda cautelare è stata quindi respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
Richiamato quale base normativa del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo al progetto di rinnovo dell'attività estrattiva.
art. 30, comma 4, l.r. Lazio n. 17/2004
Richiamato nel titolo del provvedimento comunale di rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva.
art. 16-bis, comma 2, lett. a), r.r. Lazio n. 5/2005
Richiamato nel titolo del provvedimento comunale di rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva.
Massime di principio
- In sede cautelare, la verifica del fumus boni iuris è svolta con valutazione sommaria e può condurre al rigetto della sospensione quando le prescrizioni amministrative risultino, allo stato degli atti, ragionevoli e proporzionate rispetto al bilanciamento tra l'interesse privato all'esercizio dell'attività e l'interesse pubblico tutelato.
- Nell'autorizzazione di un'attività estrattiva, possono essere legittimamente imposte prescrizioni dirette ad assicurare un'idonea garanzia, la disponibilità giuridicamente sicura dell'area e la conformità edilizia dei manufatti utilizzati, quando tali prescrizioni siano funzionali alla cura dell'interesse pubblico e non risultino sproporzionate.
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