Sentenza n. 6363/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione prima, 3 gennaio 2024, n. 61, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva annullato in parte il nuovo Piano per gli insediamenti produttivi e la deliberazione comunale di approvazione per difetto di motivazione
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza che aveva accolto il ricorso della società contro la nuova configurazione del Piano per gli insediamenti produttivi, nella parte in cui due particelle già appartenute alla società, espropriate nel precedente piano, successivamente riassegnate a titolo oneroso e comprese in un lotto già assegnato, erano state accorpate a un lotto destinato all’assegnazione a terzi. I tre motivi d’appello, rubricati come error in iudicando, travisamento dei fatti e violazione dell’art. 12 d.P.R. 327/2001 e dell’art. 27 l. 865/1971, contestavano: la qualificazione della nuova pianificazione come recante un vincolo espropriativo, sostenendo che le aree fossero già di proprietà comunale; l’insufficienza della motivazione del rigetto dell’osservazione della società, poiché il piano avrebbe individuato aree libere destinate all’edificazione e non lotti immediatamente assegnabili; l’affermazione secondo cui l’amministrazione avrebbe dovuto confutare analiticamente ogni rilievo, essendo invece sufficiente l’indicazione dei criteri generali della scelta pianificatoria. La società ha resistito e ha riproposto i motivi assorbiti in primo grado. In corso d’appello il Comune ha riferito di avere modificato la configurazione dei lotti, escludendo le particelle dal lotto destinato a terzi e ricomprendendole nel lotto già assegnato alla società, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare i motivi di merito. La nuova configurazione dei lotti, adottata con determinazione dirigenziale del 2025 in attuazione di un indirizzo della Giunta comunale, ha sostanzialmente soddisfatto l’interesse perseguito dalla società e superato l’assetto pianificatorio contestato. Non è stata invece dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché la sopravvenienza non ha attribuito alla società un’utilità ulteriore rispetto a quella già derivante dalla sentenza di primo grado, che aveva annullato la pianificazione nella parte lesiva della sua sfera giuridica. È venuta meno soltanto l’utilità concreta e attuale del Comune a ottenere la riforma della sentenza. È stata assorbita l’eccezione dell’Azienda sanitaria relativa al difetto di legittimazione passiva. Le spese del grado sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse rende improcedibile l’appello quando, per effetto di una successiva attività amministrativa, viene meno l’utilità concreta e attuale che l’appellante potrebbe conseguire dalla riforma della sentenza impugnata.
art. 101, comma 2, c.p.a.
La parte appellata ha riproposto in appello i motivi assorbiti dalla sentenza di primo grado; tali motivi non sono stati esaminati a causa dell’improcedibilità dell’appello.
art. 12 d.P.R. 327/2001
Norma indicata dal Comune tra quelle asseritamente violate dalla sentenza appellata; il Consiglio di Stato non ne ha esaminato l’applicazione concreta per l’improcedibilità dell’appello.
art. 27 l. 865/1971
Norma indicata dal Comune tra quelle asseritamente violate dalla sentenza appellata; il Consiglio di Stato non ne ha esaminato l’applicazione concreta per l’improcedibilità dell’appello.
Massime di principio
- La sopravvenuta modifica dell’assetto pianificatorio da parte dell’amministrazione, quando soddisfa sostanzialmente l’interesse perseguito dal ricorrente e supera l’assetto posto a fondamento della sentenza impugnata, può far venir meno l’interesse concreto e attuale dell’amministrazione appellante alla riforma della decisione, determinando l’improcedibilità dell’appello.
- La sopravvenuta attività amministrativa non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere: questa richiede che la nuova situazione soddisfi integralmente la pretesa sostanziale oggetto del giudizio; se la parte privata ha già conseguito, per effetto della sentenza di primo grado, la tutela richiesta, la sopravvenienza può incidere soltanto sull’interesse dell’appellante e determinare l’improcedibilità dell’impugnazione.
- Quando l’appello diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le censure di merito contro la sentenza di primo grado restano assorbite e non devono essere esaminate.
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