Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00075/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dirigente di una società operante nel settore finanziario aveva chiesto il rimborso dell'addizionale IRPEF del 10% trattenuta dal sostituto d'imposta sugli emolumenti variabili percepiti per l'anno 2014, sostenendo di non esservi soggetto perché i compensi variabili non avevano superato il triplo della parte fissa della retribuzione. Formatosi il silenzio-rifiuto, il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e in appello. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denunciando violazione/falsa applicazione dell'art. 33 del d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010: secondo la ricorrente, dopo l'introduzione del comma 2-bis la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che l'addizionale fosse dovuta solo se la retribuzione variabile eccedeva il triplo della parte fissa, mentre la novella avrebbe inciso sulla base imponibile eliminando quel limite e rendendo tassabile l'eccedenza rispetto alla sola parte fissa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto conforme all'orientamento ormai consolidato l'interpretazione secondo cui, per i compensi sotto forma di bonus e stock options corrisposti dal 17 luglio 2011 ai dirigenti del settore finanziario, l'addizionale IRPEF del 10% si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione, senza che sia necessario che la componente variabile superi anche il triplo della parte fissa. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei due gradi di merito, mentre ha condannato l'intimato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 33 d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010

    Per i compensi variabili corrisposti ai dirigenti delle imprese del settore finanziario a decorrere dal 17 luglio 2011, il comma 2-bis ha inciso sulla base imponibile, che è l'ammontare eccedente la parte fissa della retribuzione, senza richiedere anche il superamento del triplo della parte fissa; il precedente limite del triplo è stato ritenuto tacitamente abrogato in parte qua.

  • art. 15 preleggi

    Tra comma 1 e comma 2-bis dell'art. 33, nei limiti della loro contemporanea vigenza, sussiste incompatibilità tale da determinare abrogazione tacita della disciplina precedente nella parte incompatibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 384, secondo comma, seconda parte, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte, cassata la sentenza, di decidere la causa nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme all'art. 384 c.p.c. quale base per la decisione nel merito nel processo tributario.

Massime di principio

  • In materia di addizionale IRPEF sui bonus e stock options dei dirigenti del settore finanziario, dopo l'introduzione del comma 2-bis dell'art. 33 del d.l. n. 78/2010, il prelievo si applica all'eccedenza rispetto alla sola parte fissa della retribuzione e non richiede più il superamento del triplo della parte fissa.
  • Quando una novella normativa disciplina in modo incompatibile la medesima base imponibile rispetto alla disposizione precedente, la norma anteriore deve ritenersi tacitamente abrogata nella parte incompatibile, ai sensi dell'art. 15 preleggi.
  • Se la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito rigettando o accogliendo la domanda originaria.
  • Nel giudizio tributario di cassazione, la riforma della sentenza d'appello comporta la rinnovazione della regolazione delle spese dei gradi di merito, che possono essere compensate in considerazione del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale solo successivamente alla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.