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Sentenza

Sentenza n. 6539/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 14/01/2025 n. Registro Ufficiale 0001354 resa dal Direttore Generale del Ministero Dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra Concetta Aiello nata il 27 maggio 1967 a Casteldaccia (PA) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31 marzo 2024 non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 18885 del 10 maggio 2024, come citata in premessa, è rigettata”; del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;

Giustizia amministrativa202503539

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di riconoscimento in Italia di un titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, unitamente al parere negativo ministeriale e agli atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il rigetto espresso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito della domanda di riconoscimento del titolo denominato "Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo", conseguito presso un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati, nonché il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca e il preavviso di rigetto. Ha dedotto plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere. Il testo non specifica il contenuto analitico delle singole censure.

La decisione

Il TAR, investito anche della domanda cautelare e sentite le parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La difesa della ricorrente ha dichiarato che l'interesse alla decisione era venuto meno poiché la stessa aveva aderito ai corsi formativi INDIRE. Secondo il principio dispositivo, tale dichiarazione impediva al giudice di decidere il merito della controversia, imponendo la declaratoria di improcedibilità. Le spese sono state compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale sulla materia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio, sentite le parti, con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241

    È richiamato quale base del preavviso di rigetto impugnato, senza che il giudice ne esamini il merito.

Massime di principio

  • La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, riferibile al proprio assistito, comporta l'improcedibilità del ricorso quando il giudice non rilevi ragioni per dubitarne, in applicazione del principio dispositivo.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di esaminare nel merito le censure dedotte, imponendo una pronuncia di improcedibilità.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando sussista un contrasto giurisprudenziale sulla materia oggetto della controversia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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