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Sentenza

Sentenza del 15/03/2022 n. 8282 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti impugnavano un avviso di accertamento catastale (riclassamento di un'unità immobiliare sita in via (---) in categoria A/10, classe 5, con dichiarazione di variazione del 5 marzo 1986, notificato il 28 gennaio 2009) e quattro avvisi di rettifica ICI per gli anni 2003-2006. Contestavano la carenza di motivazione degli atti (mancata indicazione dei criteri comparativi e dei parametri utilizzati per l'attribuzione della classe superiore; documentazione catastale richiamata non allegata), l'illegittimità delle modalità di esercizio delle funzioni catastali decentrate ai Comuni in ragione dell'annullamento del D.P.C.M. 24/6/2007, l'assenza di sopralluogo e di indicazione delle unità immobiliari usate a confronto, l'erroneità della classe attribuita rispetto alla perizia di parte, e la doglianza circa la retroattività di applicazione della nuova rendita ai fini ICI, in particolare con riferimento all'art. 74 L. n. 342/2000.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto che gli atti impugnati fossero motivati in maniera sufficiente (la motivazione è modulare e, nel caso di variazione dichiarata dal contribuente, l'indicazione della consistenza, categoria e classe consente la difesa; per variazioni contestuali la rettifica richiede motivazione più approfondita, ma qui tale onere era soddisfatto dal giudice del merito). Ha escluso che l'annullamento del D.P.C.M. 24/6/2007 avesse rilievo decisivo nella fattispecie. Ha affermato che il sopralluogo e l'indicazione delle unità a confronto non sono requisiti imprescindibili della validità del classamento quando l'Amministrazione si fondi su valutazioni documentali mirate. Quanto alla efficacia e applicabilità della nuova rendita ai fini ICI, ha applicato l'art. 74 L. n. 342/2000: per l'unità riclassata a seguito di denuncia di variazione (via (---)) la retrodatazione dell'accertamento ICI è ammessa, ma limitata senza sanzioni e interessi a decorrere dall'anno 2006; per le altre unità i cui classamenti erano stati adottati rispettivamente il 30/6/1987, 22/5/1998 e 29/12/1998, si è riconosciuta efficacia retroattiva della rendita ai fini ICI (applicando la disciplina previgente e D.Lgs. n. 504/1992, art. 5) comunque senza interessi e sanzioni. Le spese di cassazione sono poste a carico delle ricorrenti nei confronti di Roma Capitale (importo liquidato indicato in sentenza) e compensate fra ricorrenti e Agenzia delle Entrate. L'incidentale dell'Agenzia è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74

    La notificazione è condizione di efficacia dell'atto attributivo/modificativo di rendita, ma la nuova rendita notificata può essere applicata a fini impositivi anche per annualità anteriori alla notifica purché successive alla variazione materiale: la notifica è condizione di efficacia formale, non origine costitutiva della situazione catastale.

  • D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 65 e 66

    Citato dalle ricorrenti in relazione alla disciplina delle funzioni catastali decentrate; la Corte ha ritenuto la censura eccentrica rispetto alla fattispecie e ha deciso applicando l'art. 74 L. 342/2000.

  • D.P.R. 23 settembre 1949, n. 1142, art. 56

    Norma sulla denuncia di variazione e sulla proposta di classamento; la Corte ha ritenuto che la procedura amministrativa seguita (anche con rettifiche in autotutela) sia compatibile con l'accertamento, e che il sopralluogo non sia requisito imprescindibile per la validità della stima.

  • D.P.R. 23 settembre 1949, n. 1142, art. 61

    Richiamato dalle ricorrenti; la Corte non ha ritenuto sussistere un vizio per omessa motivazione sotto il profilo evocato.

  • D.M. 22 luglio 1994, n. 701

    Riferito dall'Agenzia per sostenere che la dichiarazione di variazione aveva efficacia di proposta di rendita secondo la disciplina successiva; la Corte ha comunque deciso in funzione dell'art. 74 L.342/2000 e della giurisprudenza consolidata sull'applicabilità retrospettiva della rendita.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7

    Richiamata dalle ricorrenti per contestare motivazione degli atti; la Corte ha applicato i principi di esigenza motivazionale modulare desumibili dallo Statuto (obbligo di motivazione proporzionato alla complessità del provvedimento).

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2

    Richiamato in relazione agli atti adottati prima del 31/12/1999: la rendita risultante in catasto alla data rilevante determina la base imponibile ai fini ICI per quegli anni.

  • R.D.L. 17 marzo 1939, n. 652, art. 3

    Norma richiamata riguardo alla denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni; contestualizza il procedimento di variazione cui si riferisce l'accertamento.

  • D.P.C.M. 24 giugno 2007

    Atto che attribuiva funzioni catastali decentrate; censurato dalle ricorrenti in quanto annullato dal TAR Lazio, ma la Corte ha ritenuto irrilevante l'annullamento per il giudizio sul caso concreto, non incidendo sulla validità degli atti impugnati.

Massime di principio

  • La motivazione degli avvisi di accertamento catastale e ICI è modulare: quando la variazione è stata proposta dal contribuente, l'indicazione della consistenza, categoria e classe è generalmente sufficiente a porre il contribuente in condizione di difendersi; una motivazione più approfondita è richiesta solo se l'ufficio rettifica gli elementi di fatto indicati dal contribuente o la fattispecie è strutturalmente complessa.
  • La mancata indicazione delle unità utilizzate a confronto o l'assenza di sopralluogo non invalida automaticamente il classamento: l'Amministrazione può basarsi su valutazioni documentali mirate, purché la motivazione e le risultanze consentano di comprendere la pretesa e contestarla.
  • La notifica dell'atto attribuitivo/modificativo di rendita è condizione dell'efficacia formale, ma non impedisce che la rendita, una volta notificata, trovi applicazione anche per annualità anteriori alla notifica se riferibili alla variazione materiale e successivi alla stessa (art. 74 L. 342/2000). Per atti adottati entro il 31/12/1999 si applica la disciplina previgente (la rendita ha efficacia dalla data di adozione).
  • Le censure in cassazione sul vizio di motivazione richiedono l'indicazione testuale dei passi dell'atto o della sentenza presuntivamente viziata; l'omesso esame di un fatto è rimproverabile solo se si tratta di fatto storico decisivo, documentalmente emergente e discusso tra le parti.
  • L'annullamento di norme o atti organizzativi (es. D.P.C.M.) non travolge automaticamente tutti gli atti amministrativi adottati successivamente: per impugnare con successo un atto sulla base di tale annullamento è necessario dimostrare il nesso causale e l'incidenza diretta sull'adozione dell'atto stesso.

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