Sentenza n. 11972/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del 30.10.2023, notificato in data 03.11.2023, con il quale l'Ambasciata d'Italia a Tunisi, nella persona del Responsabile dell'Ufficio Visti, Dott.ssa Laura Pirrò, ha rigettato la domanda di visto Studio Immatricolazione A.A. 2023/2024 (procedimento prot. n. 20230018682), presentata dall'odierna ricorrente in data 10.10.2023, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990 del 19.10.2023, notificata in data 23.10.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso per motivi di studio, finalizzato all'immatricolazione al corso di laurea triennale in Lingue e culture moderne presso l'Università degli studi di Padova per l'anno accademico 2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 30 ottobre 2023, notificato il 3 novembre 2023, con cui l'Ufficio Visti dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi ha respinto la domanda di visto per studio presentata il 10 ottobre 2023, nonché il precedente preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Il Ministero resistente si è costituito chiedendo il rigetto. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'anno accademico 2023/2024 era ormai concluso e non era più possibile procedere all'immatricolazione cui il visto era preordinato. Dal testo non risultano specifici motivi di illegittimità dedotti contro il diniego.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L'annullamento del diniego non avrebbe più prodotto un'utilità concreta per la ricorrente, essendo ormai concluso l'anno accademico 2023/2024. Il Collegio ha rilevato inoltre che la ricorrente non aveva manifestato un interesse risarcitorio idoneo a giustificare, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., l'accertamento dell'illegittimità dell'atto non più utilmente annullabile. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori
Quando l'annullamento non è più utile per il ricorrente, il giudice può accertare l'illegittimità dell'atto solo se permane un interesse ai fini risarcitori.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice deve sottoporre alle parti la questione rilevata d'ufficio prima di decidere su di essa.
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è richiamata quale base del preavviso di rigetto impugnato insieme al diniego di visto.
Massime di principio
- Il ricorso di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, per il decorso del tempo o il venir meno della situazione concreta, l'eventuale annullamento dell'atto non può più procurare al ricorrente un'utilità effettiva e attuale.
- Quando l'annullamento non è più utile, il giudice può accertare l'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. soltanto se il ricorrente manifesta o comunque dimostra uno specifico interesse ai fini risarcitori.
- La conclusione dell'anno accademico cui era riferita una domanda di visto per studio fa venir meno l'interesse all'annullamento del diniego, se non è prospettata una diversa utilità concreta o un interesse risarcitorio.
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