Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7602/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte Atto DD 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022 avente ad oggetto: “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”; - del Decreto del Ministero della Salute in data 06/07/2022 (pubblicato in Gazz. Uff. del 15/09/2022, n. 216) adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del Decreto del Ministero della Salute in data 06/10/2022 (pubblicato in Gazz. Uff. del 26/10/2022, n. 251) rubricato “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 07/11/2019 ai sensi dell'art. 9-ter del D.L. 19/06/2015, n. 78, conv. in L. n. 125/2015, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017-2018; - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, n. 22/179/CR6/C7 del 14/09/2022 avente ad oggetto: “Schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; - dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n. 213/CSR del 28/09/2022, ai sensi della L. 21/09/2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18, co. 1, del D.L. 9/08/2022, n. 115 “Tetti dispositivi medici 2015-2018”; - della deliberazione del D.G. dell'AO Ordine Mauriziano di Torino n. 596 del 28/08/2019; - della deliberazione del D.G. dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo n. 404 del 27/08/2019; - della deliberazione del D.G. dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria n. 369 del 23/08/2019; - della deliberazione del D.G. dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino n. 1142 del 28/08/2019; - della deliberazione del D.G. dell'AOU Maggiore della Carità di Novara n. 848 del 03/09/2019; - della deliberazione del D.G. dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano n. 467 del 29/08/2019; - della deliberazione del D.G. dell'ASL AL n. 586 del 30/08/2019; - della deliberazione del D.G. dell'ASL AT n. 151 del 30/08/2019; - della deliberazione del D.G. dell'ASL BI n. 388 del 26/08/2019; - della deliberazione del D.G. dell'ASL Città di Torino n. 909 del 06/09/2019; - della deliberazione del D.G. dell'ASL CN1 n. 361 del 29/08/2019; - della deliberazione del D.G. dell'ASL CN2 n. 309 del 22/08/2019; - della deliberazione del D.G. dell'ASL NO n. 320 del 28/08/2019; - della deliberazione del D.G. dell'ASL TO3 n. 510 del 23/08/2019; - della deliberazione del D.G. dell'ASL TO4 n. 977 del 28/08/2019; - della deliberazione del D.G. dell'ASL TO5 n. 806 del 28/08/2019; - della deliberazione del D.G. dell'ASL VC n. 856 del 29/08/2019; - della deliberazione del D.G. dell'ASL VCO n. 701 del 04/09/2019; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, presupposti, consequenziali, nonché di tutti gli altri atti comunque connessi al relativo procedimento e per le ulteriori statuizioni di legge, nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a trattenere le somme pretese dalla Regione Piemonte a titolo di compartecipazione al ripiano del superamento del tetto di spesa sanitaria per l'acquisto di dispositivi medici.

Giustizia amministrativa202303171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti statali, regionali e delle aziende sanitarie relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, compresa la determinazione regionale di quantificazione della quota dovuta

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'annullamento della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte che aveva approvato l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché degli atti statali presupposti, degli accordi e delle intese interistituzionali e delle deliberazioni delle aziende sanitarie piemontesi. È stato inoltre chiesto l'accertamento del diritto a trattenere le somme pretese dalla Regione a titolo di compartecipazione al ripiano. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa della definizione agevolata prevista dal d.l. n. 95/2025, versando alla Regione Piemonte € 34.671,15, pari al 25% dell'importo complessivamente richiesto di € 138.684,59.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha rilevato che la ricorrente, mediante bonifico del 9 settembre 2025, aveva versato la quota ridotta del 25% prevista dalla definizione agevolata e che la Regione Piemonte aveva successivamente accertato e pubblicato l'avvenuto pagamento con propria determinazione del 29 ottobre 2025. In applicazione dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, l'integrale versamento della quota ridotta estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tale obbligo; la legge stabilisce inoltre che l'accertamento regionale del pagamento determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di payback, con compensazione delle spese. Le spese di lite sono state quindi compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    “Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L’integrale versamento [...] estingue l’obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...] determinando la cessazione della materia del contendere [...] con compensazione delle spese di lite.”

    Il versamento integrale della quota agevolata del 25% estingue l'obbligazione di payback per gli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi instaurati contro i relativi provvedimenti regionali e provinciali, con compensazione delle spese.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    Costituisce la disciplina richiamata per gli obblighi di ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    Individua i provvedimenti regionali e provinciali cui si riferisce la definizione agevolata e il giudizio oggetto di cessazione della materia del contendere.

  • art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023

    È richiamato dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 tra le disposizioni che prevedono gli obblighi assolti mediante il pagamento agevolato.

Massime di principio

  • Nei giudizi instaurati contro i provvedimenti regionali e provinciali di determinazione del payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, il versamento integrale della quota agevolata del 25% prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 estingue l'obbligazione gravante sull'azienda fornitrice e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti.
  • L'accertamento regionale dell'avvenuto pagamento della quota agevolata, mediante apposito provvedimento pubblicato e comunicato al TAR, determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti di payback relativi agli anni 2015-2018.
  • Quando la cessazione della materia del contendere consegue al pagamento agevolato previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, le spese di lite sono compensate secondo la previsione legislativa.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.