Salta al contenuto
Legge

L.R. FVG 18/2000

Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

Normativa regionaleL.R. FVG 18/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna saldi e stanziamenti del bilancio 2000 e 2000-2002 della Regione Friuli Venezia Giulia, autorizza mutui e numerosi interventi settoriali in ambito sociale, culturale, ambientale, produttivo, turistico e infrastrutturale, modifica norme regionali vigenti e disciplina varie variazioni contabili. Alcuni aiuti sono sospesi fino all’esito positivo dell’esame della Commissione UE.

Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 della Regione Friuli Venezia Giulia

Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002

La legge regionale interviene sull’assestamento dei bilanci 2000 e 2000-2002 della Regione Friuli Venezia Giulia, aggiornando saldi, residui, autorizzazioni di spesa, entrate e coperture, oltre a introdurre una pluralità di misure settoriali e modifiche normative. La disciplina è riferita esclusivamente al territorio regionale friulano e, per molte disposizioni, agli esercizi finanziari 2000 e, in alcuni casi, 2001-2004 o a termini transitori specifici.

Disposizioni finanziarie generali e variazioni di bilancio

La legge aggiorna il saldo finanziario complessivo presunto del bilancio regionale sulla base dei risultati di chiusura dell’esercizio 1999 e ne destina una quota a finalità vincolate. Vengono inoltre disposte varie variazioni di entrata e di spesa, l’istituzione o la modifica di unità previsionali di base e capitoli, nonché l’aggiornamento degli stati di previsione per tenere conto dei residui attivi e passivi e delle somme trasferite secondo la disciplina contabile regionale.

Sono previste anche variazioni di spesa contenute nelle Tabelle A1, A2, B, C, D, E, F, G e H allegate alla legge, con effetti sulle corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le eventuali variazioni con proiezione oltre il triennio gravano sui bilanci degli anni successivi.

Ricorso al mercato finanziario e mutui

La Regione è autorizzata a ricorrere al mercato finanziario mediante nuovi mutui per complessive lire 26.915 milioni nel periodo 2000-2004. Nel solo anno 2000 possono essere stipulati contratti preliminari fino a lire 11.915 milioni. Le somme derivanti dai mutui sono destinate alla copertura di specifici oneri già autorizzati in bilancio. La disciplina applicativa richiamata dalla legge regionale 2/2000 si estende anche a questi mutui entro il limite complessivo autorizzato.

Trasferimenti al sistema delle autonomie locali e comunità montane

La Regione è autorizzata a devolvere ai Comuni del Friuli Venezia Giulia le somme relative all’addizionale comunale opzionale all’IRPEF versate su apposita contabilità speciale. In attesa di una disciplina regionale specifica, la ripartizione avviene secondo i criteri statali richiamati dalla legge. La gestione è affidata alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.

È inoltre disposta, nelle more del riordino delle Comunità montane, l’erogazione di lire 8.664.725.570 secondo quanto già previsto dalla legge regionale 2/2000, con apposita copertura mediante prelievo dal fondo globale di parte corrente.

Politiche sociali, famiglia, sanità e handicap

La legge indica criteri cui dovrà attenersi la revisione della disciplina regionale sugli anziani non autosufficienti: partecipazione di soggetti privati all’aumento dei posti letto e estensione dei benefici regionali alle strutture che rispettino i requisiti minimi richiesti.

In attesa della revisione dell’offerta residenziale per anziani, gli stanziamenti aggiuntivi destinati al riequilibrio dei posti letto possono essere usati solo per completamento, ampliamento, ristrutturazione e messa a norma della rete residenziale esistente.

Sono previsti contributi straordinari a favore di organizzazioni di volontariato sanitario convenzionate, di soggetti che gestiscono servizi residenziali per persone con handicap grave nella provincia di Pordenone, della Provincia di Pordenone per una sede polivalente socio-educativa e occupazionale, e dell’Istituto Psico-Pedagogico Villa S. Maria della Pace di Medea per l’adeguamento antincendio, antinfortunistico e contro le barriere architettoniche. Per alcuni interventi sono fissati termini di presentazione delle domande entro 15, 30 o 90 giorni dall’entrata in vigore della legge e, per l’istituto di Medea, un vincolo quinquennale di destinazione d’uso degli immobili finanziati.

Ambiente, territorio, edilizia e trasporti

La legge stanzia risorse per la progettazione e la tutela ambientale, in particolare per interventi connessi all’articolo 80 della legge regionale 75/1982, e introduce variazioni di spesa collegate a capitoli specifici. Viene inoltre prorogato a quattro anni il periodo previsto per la copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati da una specifica disciplina sulle derivazioni, fino all’11 ottobre 2001.

Sono inoltre previsti finanziamenti per attività meteorologiche, per dragaggi nei canali della Laguna di Grado e Marano, per incentivi nei parchi in attesa dei piani di conservazione e sviluppo, per la viabilità complanare all’autostrada a servizio della zona industriale di Modeano a favore del Comune di Palazzolo dello Stella e per il supporto al Consorzio ETL in materia di diritto comunitario dei trasporti. È previsto anche un compenso una tantum ai componenti delle commissioni di gara per l’affidamento del trasporto pubblico locale, oltre alla proroga di alcuni termini della legge regionale 20/1997.

Cultura, istruzione, sport e lingua friulana

La legge autorizza la partecipazione regionale alla costituzione di una società di capitali per il Parco di ricerca scientifica e tecnologica di Pordenone, condizionata alla partecipazione privata di pari importo. Sono previsti contributi per il ripristino della scuola dell’obbligo di Carlino, per un progetto di tecnologie di abbattimento biologico dei solventi, per l’avvio di un indirizzo specialistico negli sport invernali a Tarvisio e per programmi televisivi a sostegno della lingua friulana nel Friuli occidentale.

Sono anche disciplinate la trasformazione dell’Associazione per il Teatro Giovanni da Udine in Fondazione dal 2001 e la promozione di una Fondazione regionale per lo spettacolo del Friuli Venezia Giulia. Vengono infine finanziati corsi universitari di specializzazione per insegnanti di sostegno, iniziative di alfabetizzazione informatica e telematica nelle scuole e modifiche alla denominazione di enti o capitoli collegati a istituzioni formative e culturali.

Settori produttivi, artigianato, agricoltura e cooperazione

La legge finanzia la promozione del comparto agroalimentare e autorizza l’acquisto di obbligazioni emesse da Friulia-Lis SpA per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane, con convenzione attuativa e limiti di remunerazione e durata dei titoli.

Sono modificate alcune disposizioni della legge regionale 79/1982 in materia di albi professionali e revisione, e si prevede il trasferimento gratuito alla Regione delle quote di partecipazione di ERSA ed ESA nell’Ente Fiera di Udine, con possibilità di partecipazione regionale alla nuova società derivante dalla trasformazione dell’Ente.

La legge disciplina inoltre la riforma degli aiuti agli investimenti agricoli in coerenza con gli orientamenti comunitari, fissando come data di applicazione il 1 luglio 2000 e mantenendo la normativa previgente per le domande presentate entro il 30 giugno 2000. Le medesime regole si applicano anche al Fondo di rotazione regionale in agricoltura.

Turismo e interventi straordinari collegati a crisi o contenziosi

Vengono autorizzati contributi straordinari alle Aziende di promozione turistica di Grado, Lignano e Trieste per l’emergenza mucillagini, un ulteriore contributo a Lignano Sabbiadoro per risarcimenti e spese derivanti da soccombenze in cause civili, e un finanziamento a Promotur SpA per la candidatura alle Universiadi invernali del 2003 nell’ambito dell’iniziativa “Senza Confini”.

La legge abroga anche alcune disposizioni della legge regionale 2/2000 e ridetermina correlati stanziamenti di bilancio.

Pesca, molluschicoltura, industria e ricostruzione

Sono previsti contributi straordinari per i danni causati dagli aggregati mucillaginosi del 2000 alle imprese di pesca locale e di molluschicoltura, con domanda da presentare entro 30 giorni dall’entrata in vigore e con documentazione specifica. Sono finanziati anche oneri derivanti da obbligazioni intervenute in relazione a situazioni pregresse, aiuti per l’attuazione del programma comunitario KONVER, la prosecuzione di progetti INTERREG II C e la liquidazione di competenze arretrate al personale dell’Organo gestore riserve di caccia.

Nell’ambito della ricostruzione, una quota dell’autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 2/2000 è destinata al comune di Ovaro.

Norme contabili, mutui, residui e gestione amministrativa

La legge interviene più volte sulla disciplina contabile regionale: conferma la possibilità di contratti preliminari e definitivi di mutuo in funzione delle esigenze di cassa, modifica la destinazione e il riporto di somme non utilizzate, disciplina il rientro di somme dalle Direzioni provinciali e chiarisce che i pagamenti di residui non attribuiti possono essere disposti in via transitoria nel 2000 dal direttore regionale competente.

Viene inoltre ampliata la possibilità di utilizzare fondi per il tramite di enti strumentali o CCIAA, si modifica la disciplina dei contributi nel settore della revisione di enti cooperativi e si inseriscono o aggiornano vari capitoli nel prospetto delle spese continuative e ricorrenti.

Copertura finanziaria e sospensione per aiuti di Stato

La copertura degli oneri complessivi derivanti dalla legge è assicurata dal saldo finanziario aggiornato, dalle riduzioni di spesa e dalle variazioni di entrata previste. Gli effetti delle disposizioni in materia di aiuti e agevolazioni di cui all’articolo 6, commi da 2 a 6 e da 21 a 25, restano sospesi fino alla pubblicazione dell’esito positivo dell’esame della Commissione europea.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Numerose misure hanno efficacia limitata agli esercizi 2000 e 2001, oppure a termini procedurali per la presentazione delle domande e per la rendicontazione dei contributi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.