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Legge

L.R. FVG 19/2000

Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

Normativa regionaleL.R. FVG 19/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Friuli Venezia Giulia gli interventi regionali di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e cooperazione decentrata, includendo anche interventi di emergenza. Definisce finalità, soggetti e strumenti di programmazione, consulta organismi e prevede fondi regionali. Le norme finanziarie sono riferite in gran parte al triennio 2000-2002.

Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale in Friuli Venezia Giulia

Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale in Friuli Venezia Giulia

La legge regionale disciplina, per il territorio del Friuli-Venezia Giulia, le iniziative di cooperazione allo sviluppo, cooperazione decentrata, partenariato internazionale e interventi di emergenza connessi a calamità o conflitti. Il provvedimento definisce finalità, tipologie di azione, programmazione, organismi consultivi e coperture finanziarie.

Finalità e ambito degli interventi

La Regione promuove e sostiene attività volte a contribuire a uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la povertà, alla solidarietà tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali. Gli interventi sono orientati al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali nei Paesi partner e comprendono, tra gli altri, tutela della vita umana, soddisfacimento dei bisogni primari, autosufficienza alimentare, diritti civili e del lavoro, valorizzazione delle risorse umane, conservazione ambientale, crescita economica e sociale, pari opportunità e ricostruzione post-calamità o post-conflitto.

La cooperazione realizzata dalla Regione e dalle comunità locali tramite le proprie rappresentanze è qualificata come cooperazione decentrata e presuppone il coinvolgimento delle comunità locali dei Paesi interessati. La Regione può agire con soggetti pubblici e privati operanti sul proprio territorio verso Paesi in via di sviluppo, Paesi dell’Europa centrale e orientale e, più in generale, comunità e istituzioni di Paesi terzi, anche in raccordo con programmi nazionali, dell’Unione europea e di organizzazioni internazionali.

Tipologie di intervento finanziabili

La legge prevede un ampio ventaglio di azioni, tra cui:

  • studi, progettazione, fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;
  • progetti di sviluppo integrati e iniziative anche di carattere finanziario;
  • impiego di personale qualificato per assistenza tecnica, amministrazione, gestione, valutazione e monitoraggio, anche tramite convenzioni con strutture finanziarie regionali;
  • formazione professionale e promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo, sia in loco sia in Friuli-Venezia Giulia, anche per favorire il rientro nei Paesi d’origine;
  • sostegno a ONG, associazioni, gruppi associativi e cooperative, anche mediante invio di volontari o personale;
  • interventi per la condizione femminile e dell’infanzia;
  • promozione del commercio equo e solidale;
  • iniziative di scambio con produttori dei Paesi partner, con valorizzazione delle produzioni autoctone e delle coltivazioni biologiche o a basso impatto;
  • programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione di droga;
  • microcredito;
  • cooperazione umanitaria, ricostruzione, riabilitazione, rafforzamento della pace e dei processi democratici;
  • gemellaggi tra istituzioni locali evolutivi in accordi di cooperazione;
  • rapporti di collaborazione tra associazioni di immigrati presenti in regione e i Paesi di origine.

Limiti, esclusioni e condizioni dei finanziamenti

Non sono finanziabili i programmi e i progetti diretti a promuovere il commercio e gli investimenti italiani all’estero. I fondi regionali non possono essere utilizzati, né direttamente né indirettamente, per attività di carattere militare.

Non hanno diritto ai finanziamenti, con revoca immediata della concessione in corso, gli enti e le imprese italiane o dei Paesi partner che violino norme in materia di lavoro, ambiente e salute, oppure che commettano falso in bilancio o nelle comunicazioni sociali. Non possono essere destinatari dei programmi, con decadenza immediata della concessione in corso, i Governi responsabili di violazioni accertate delle convenzioni internazionali sui diritti umani o che destinino al bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa, secondo i criteri della legge statale n. 185 del 1990.

Le azioni devono favorire l’autosviluppo delle popolazioni destinatarie, assicurare la partecipazione attiva della popolazione locale e utilizzare prioritariamente professionalità locali, tecnologie e metodologie compatibili con culture e contesti locali, nonché beni e attrezzature reperibili nei Paesi destinatari o viciniori.

Interventi di emergenza internazionale

In caso di calamità, conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione o gravi carenze igienico-sanitarie, la Regione può intervenire nel quadro della cooperazione e solidarietà internazionali mediante aiuti diretti, contributi a soggetti che organizzano soccorsi e fornitura di beni e materiali essenziali.

Gli interventi di emergenza sono deliberati dalla Giunta regionale fuori dalle ordinarie procedure di programmazione e realizzati tramite il Fondo regionale per la protezione civile. I contributi possono coprire fino al 100% della spesa ammissibile e sono erogati in via anticipata e in unica soluzione, con obbligo di rendiconto.

Programmazione regionale

Il programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale disciplina tutte le attività della legge, esclusi gli interventi di emergenza. Esso articola le azioni per aree geografiche, Paesi o aree di interesse interne a un Paese e tiene conto delle iniziative già avviate da soggetti regionali con finanziamenti statali o comunitari, raccordando gli interventi regionali con tali azioni.

Il programma definisce:

  • obiettivi e priorità settoriali e geografiche;
  • criteri per individuare i soggetti pubblici e privati da coinvolgere;
  • misura della partecipazione finanziaria regionale entro i limiti di bilancio;
  • criteri di erogazione dei finanziamenti;
  • ripartizione delle risorse tra cooperazione allo sviluppo, cooperazione umanitaria e partenariato internazionale;
  • scadenza annuale per le proposte progettuali, modalità di presentazione, criteri di valutazione preventiva e di verifica dei risultati, modalità di graduatoria, erogazione e rendicontazione.

Per i progetti di cooperazione internazionale di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c), l’onere a carico della Regione non può superare il 60% della spesa ammissibile; nella spesa è ammessa una quota per spese di regia non superiore al 10% del costo del progetto.

Adozione, durata e aggiornamento del programma

La Giunta regionale approva il programma, dopo la Conferenza regionale e sentiti il Comitato regionale e la Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello di inizio del periodo di riferimento. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il programma ha durata corrispondente a quella del Piano regionale di sviluppo ed è verificato annualmente in relazione alle disponibilità di bilancio. Programma e aggiornamenti sono trasmessi al Ministero degli affari esteri; analoga comunicazione vale per gli interventi di emergenza.

Per il solo programma triennale 2000-2002, il termine del 30 giugno non si applica.

Attuazione amministrativa e trasparenza

Le funzioni di attuazione del programma sono svolte dalla Giunta regionale tramite il Servizio autonomo per i rapporti internazionali. La Regione può realizzare i programmi e progetti:

  • direttamente, con i propri uffici o enti dipendenti, anche tramite strutture finanziarie controllate;
  • avvalendosi di enti locali, ONG, associazioni di volontariato esperte, enti di ricerca, imprese e cooperative aventi sede in regione, associazioni pubbliche e private senza fini di lucro;
  • concorrendo finanziariamente o in altra forma alle iniziative di enti locali, altri enti pubblici o privati senza fini di lucro, organizzazioni di volontariato e organizzazioni di utilità sociale.

È prevista un’adeguata pubblicizzazione delle iniziative e una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati, con diffusione in ambito regionale. I progetti finanziati devono includere l’accertamento di compatibilità ambientale, estesa anche al medio-lungo periodo, con attenzione a tecnologie appropriate e gestibili con sole risorse locali.

Sistema informativo regionale

La Regione istituisce un sistema informativo della cooperazione allo sviluppo e delle attività internazionali per supportare la programmazione e coordinare/diffondere le informazioni tra i soggetti interessati. Le modalità di organizzazione e gestione sono stabilite con atto della Giunta entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Lo stato di attuazione del sistema è indicato nella relazione annuale.

Organismi consultivi e partecipazione

È istituito il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale, con funzioni consultive per l’applicazione della legge, per la redazione del programma e della relazione annuale e per la valutazione di alcune iniziative finanziabili. Ne fanno parte rappresentanti della Giunta, del Servizio regionale del volontariato, del Servizio autonomo per i rapporti internazionali, università e organismi scientifici/culturali, esperti nominati dal Consiglio regionale, un rappresentante dei Comuni e uno delle Province.

Possono partecipare ai lavori, con diritto di parola ma senza valutazione dei progetti, due rappresentanti delle ONG, delle associazioni di volontariato e delle ONLUS del settore. I componenti sono nominati dal Presidente della Giunta e restano in carica per la legislatura; il Comitato continua ad operare in prorogatio fino alla nomina del nuovo. È previsto gettone di presenza e rimborso spese; il regolamento interno va adottato entro 30 giorni dall’insediamento.

Prima della predisposizione del programma, la Giunta organizza una Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale, come sede di confronto e verifica delle iniziative e di definizione delle linee della programmazione successiva. La Giunta può inoltre convocare gruppi di concertazione per area geografica o tematica, anche per coordinare risorse finanziarie e partecipazione a programmi internazionali.

Regime finanziario

Per gli interventi della legge, esclusi quelli di emergenza, è istituito il Fondo regionale per le attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale. La legge autorizza, per il triennio 2000-2002, una spesa complessiva di lire 1.500 milioni per tale Fondo, ripartita in lire 500 milioni per ciascun anno.

Per gli interventi di emergenza è previsto il Fondo regionale per la protezione civile, al quale l’amministrazione può disporre conferimenti; anche in questo caso la legge autorizza per il triennio 2000-2002 una spesa complessiva di lire 1.500 milioni, ripartita in lire 500 milioni per anno. La copertura complessiva di lire 3.000 milioni deriva da prelievo dal fondo globale dei bilanci richiamati nel testo.

Partecipazione all’Osservatorio interregionale e modifiche correlate

La Regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata ad aderire, con quote associative, all’Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo, e la relativa quota annuale grava sul Fondo per le attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.

La legge modifica inoltre la legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, abrogando talune disposizioni e sostituendo il comma 5 dell’articolo 2, con rinvio delle spese al Fondo interessato.

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