Cassazione Penale, Sentenza n. 47405/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di concordato in appello per ragioni diverse: Pollara ha dedotto mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione per non aver dichiarato la prescrizione di vari reati (capi 8,9,12,14,16,18,20) dopo che la Corte aveva escluso la recidiva reiterata e specifica; Scalzo ha censurato l'indeterminatezza e insufficienza dell'imputazione ai sensi dell'art.73 DPR 309/1990 (mancata indicazione di luogo, data e quantitativo di stupefacente) al capo 24; Cacciatore ha lamentato carenza di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art.5 legge 2/10/1967 n.895; Siragusa ha dedotto (i) insufficienza del compendio probatorio e violazione dell'art.533 c.p.p. nella affermazione della responsabilità, (ii) mancata declaratoria di prescrizione e (iii) eccessiva entità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Pollara: ha annullato senza rinvio la sentenza di appello limitatamente ai reati indicati ai capi 8,9,12,14,16,18 e 20 perché estinti per prescrizione (commessi tra il 7.4.2012 e il 23.12.2012 e prescritti antecedentemente alla pronuncia di appello) e ha rideterminato direttamente la pena finale di Pollara in anni 4 di reclusione ed euro 24.000 di multa (escludendo gli aumenti per continuazione e applicando la riduzione del rito). I ricorsi di Scalzo, Cacciatore e Siragusa sono stati dichiarati inammissibili perché attinenti a motivi non proponibili in cassazione contro il concordato in appello; tali ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
I reati riqualificati ai sensi del comma 5 hanno termini di prescrizione prorogati; l'esclusione della recidiva dal calcolo del trattamento sanzionatorio può comportare che il termine di prescrizione risulti già spirato, con conseguente estinzione dei delitti se maturata prima della sentenza di appello
Codice di procedura penale, art. 599-bis
Regola il concordato in appello; la giurisprudenza della Cassazione limita fortemente i motivi proponibili in cassazione contro tali sentenze (si possono impugnare censure relative alla formazione della volontà di concordare, al consenso del PM e alle illegittimità della pronuncia)
Codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. l)
Consente alla Corte di Cassazione di rideterminare direttamente la pena quando la nuova statuizione è agevolmente desumibile dalle statuizioni concordate dalle parti e accolte dal giudice di merito
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173, comma 1
Limita l'ambito della motivazione e delle deduzioni consentite nel ricorso per cassazione in presenza di specifiche norme procedurali; richiamata per il rispetto dei limiti di motivazione imposti ai ricorrenti
Codice di procedura penale, art. 533
Riferimento alla necessità che la condanna sia fondata su un adeguato compendio probatorio e motivazione; nel caso Cassazione ha ritenuto la doglianza di Siragusa inammissibile per i limiti del ricorso contro il concordato in appello
Codice di procedura penale, artt. 429 e 178
Norme richiamate dal ricorrente per censurare l'indeterminatezza dell'imputazione; la Corte ha ritenuto tali doglianze inammissibili nel procedimento di cassazione contro il concordato in appello
Legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5
Prevede un'attenuante specifica invocata da Cacciatore; la Corte ha ritenuto la relativa censura inammissibile nel contesto del ricorso contro il concordato in appello
Sentenze di legittimità richiamate
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022 (Fazio); Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
Giurisprudenza di legittimità chiarisce che il ricorso per cassazione è ammissibile contro il concordato in appello quando si contesta l'omessa dichiarazione di prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia; e definisce i limiti di ammissibilità dei motivi contro il concordato in appello
Massime di principio
- Se in un concordato in appello la Corte esclude la recidiva e dal nuovo calcolo emerge che il termine di prescrizione è già spirato, il reato estinto per prescrizione può essere denunciato in cassazione e la Corte può annullare senza rinvio i capi prescritti
- I ricorsi per cassazione contro sentenze di concordato in appello sono molto limitati: sono ammissibili principalmente i vizi riguardanti la formazione della volontà concordativa, il consenso del pubblico ministero e l'illegalità della pronuncia (compresa l'omessa declaratoria di prescrizione), mentre questioni sulla qualificazione del fatto, sulla responsabilità o sulla determinazione della pena rinunciate in sede di concordato risultano in genere inammissibili
- Quando la declaratoria di prescrizione è agevolmente desumibile dagli stessi atti e dalle statuizioni concordate, la Cassazione può procedere direttamente alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p., evitando il rinvio
- Doglianze sostanziali (es. carenza probatoria, mancato riconoscimento di attenuanti generiche, eccessività della pena) in un ricorso contro un concordato in appello rischiano di essere dichiarate inammissibili se attengono a profili che le parti hanno implicitamente o esplicitamente rinunciato a contestare
- L'inammissibilità del ricorso comporta spesso la condanna alle spese e, se previsto, al versamento alla Cassa delle ammende; pertanto valutare attentamente l'ammissibilità prima di proporre ricorso è essenziale
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