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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47405/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di concordato in appello per ragioni diverse: Pollara ha dedotto mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione per non aver dichiarato la prescrizione di vari reati (capi 8,9,12,14,16,18,20) dopo che la Corte aveva escluso la recidiva reiterata e specifica; Scalzo ha censurato l'indeterminatezza e insufficienza dell'imputazione ai sensi dell'art.73 DPR 309/1990 (mancata indicazione di luogo, data e quantitativo di stupefacente) al capo 24; Cacciatore ha lamentato carenza di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art.5 legge 2/10/1967 n.895; Siragusa ha dedotto (i) insufficienza del compendio probatorio e violazione dell'art.533 c.p.p. nella affermazione della responsabilità, (ii) mancata declaratoria di prescrizione e (iii) eccessiva entità della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Pollara: ha annullato senza rinvio la sentenza di appello limitatamente ai reati indicati ai capi 8,9,12,14,16,18 e 20 perché estinti per prescrizione (commessi tra il 7.4.2012 e il 23.12.2012 e prescritti antecedentemente alla pronuncia di appello) e ha rideterminato direttamente la pena finale di Pollara in anni 4 di reclusione ed euro 24.000 di multa (escludendo gli aumenti per continuazione e applicando la riduzione del rito). I ricorsi di Scalzo, Cacciatore e Siragusa sono stati dichiarati inammissibili perché attinenti a motivi non proponibili in cassazione contro il concordato in appello; tali ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    I reati riqualificati ai sensi del comma 5 hanno termini di prescrizione prorogati; l'esclusione della recidiva dal calcolo del trattamento sanzionatorio può comportare che il termine di prescrizione risulti già spirato, con conseguente estinzione dei delitti se maturata prima della sentenza di appello

  • Codice di procedura penale, art. 599-bis

    Regola il concordato in appello; la giurisprudenza della Cassazione limita fortemente i motivi proponibili in cassazione contro tali sentenze (si possono impugnare censure relative alla formazione della volontà di concordare, al consenso del PM e alle illegittimità della pronuncia)

  • Codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. l)

    Consente alla Corte di Cassazione di rideterminare direttamente la pena quando la nuova statuizione è agevolmente desumibile dalle statuizioni concordate dalle parti e accolte dal giudice di merito

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173, comma 1

    Limita l'ambito della motivazione e delle deduzioni consentite nel ricorso per cassazione in presenza di specifiche norme procedurali; richiamata per il rispetto dei limiti di motivazione imposti ai ricorrenti

  • Codice di procedura penale, art. 533

    Riferimento alla necessità che la condanna sia fondata su un adeguato compendio probatorio e motivazione; nel caso Cassazione ha ritenuto la doglianza di Siragusa inammissibile per i limiti del ricorso contro il concordato in appello

  • Codice di procedura penale, artt. 429 e 178

    Norme richiamate dal ricorrente per censurare l'indeterminatezza dell'imputazione; la Corte ha ritenuto tali doglianze inammissibili nel procedimento di cassazione contro il concordato in appello

  • Legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5

    Prevede un'attenuante specifica invocata da Cacciatore; la Corte ha ritenuto la relativa censura inammissibile nel contesto del ricorso contro il concordato in appello

  • Sentenze di legittimità richiamate

    Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022 (Fazio); Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019

    Giurisprudenza di legittimità chiarisce che il ricorso per cassazione è ammissibile contro il concordato in appello quando si contesta l'omessa dichiarazione di prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia; e definisce i limiti di ammissibilità dei motivi contro il concordato in appello

Massime di principio

  • Se in un concordato in appello la Corte esclude la recidiva e dal nuovo calcolo emerge che il termine di prescrizione è già spirato, il reato estinto per prescrizione può essere denunciato in cassazione e la Corte può annullare senza rinvio i capi prescritti
  • I ricorsi per cassazione contro sentenze di concordato in appello sono molto limitati: sono ammissibili principalmente i vizi riguardanti la formazione della volontà concordativa, il consenso del pubblico ministero e l'illegalità della pronuncia (compresa l'omessa declaratoria di prescrizione), mentre questioni sulla qualificazione del fatto, sulla responsabilità o sulla determinazione della pena rinunciate in sede di concordato risultano in genere inammissibili
  • Quando la declaratoria di prescrizione è agevolmente desumibile dagli stessi atti e dalle statuizioni concordate, la Cassazione può procedere direttamente alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p., evitando il rinvio
  • Doglianze sostanziali (es. carenza probatoria, mancato riconoscimento di attenuanti generiche, eccessività della pena) in un ricorso contro un concordato in appello rischiano di essere dichiarate inammissibili se attengono a profili che le parti hanno implicitamente o esplicitamente rinunciato a contestare
  • L'inammissibilità del ricorso comporta spesso la condanna alle spese e, se previsto, al versamento alla Cassa delle ammende; pertanto valutare attentamente l'ammissibilità prima di proporre ricorso è essenziale

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