Cassazione Penale, Sentenza n. 43391/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Usberti era stato ritenuto responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 20, commi 1 e 2, della legge 110/1975 (in relazione all'art.10 legge n.85/1986 secondo il capo di imputazione) per aver conservato otto armi storiche in abitazione in violazione delle prescrizioni amministrative che imponevano custodia in mobile metallico o vetrina antisfondamento con chiavi detenute solo dal titolare. Il Tribunale aveva rilevato la violazione delle prescrizioni, ritenendo tuttavia che alcune armi fossero idonee a funzionare e quindi potenzialmente offensive, applicando comunque la causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) e disponendo la confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato e assorbente. Ha stabilito che le armi in questione sono armi antiche ai sensi dell'art.10, comma 7, della legge 110/1975 (la più recente risaliva al 1860) e pertanto non rientrano nella nozione di arma comune da sparo disciplinata dagli artt.1 e 2 della legge 110/1975. Di conseguenza l'art.20 della legge 110/1975 (che disciplina la custodia delle armi "di cui agli articoli 1 e 2") non è applicabile come norma penale alle armi antiche; il richiamo contenuto nel DM 14/4/1982 è normativo e non può estendere la sanzione penale prevista dall'art.20 alle armi antiche. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
legge 110/1975 (art. 20)
la custodia delle armi "di cui agli articoli 1 e 2"
L'art.20 disciplina la custodia delle armi previste dagli artt.1 e 2 (armi comuni da sparo); non è applicabile come norma penale alle armi antiche ricomprese nell'art.10, comma 7
legge 110/1975 (art. 10, comma 7)
Definisce la nozione di arma antica (es. avancarica o fabbricata anteriormente al 1890) escludendola dalla disciplina delle armi comuni da sparo
D.M. 14/4/1982
Regolamenta la disciplina delle armi antiche (es. custodia e misure antifurto) ma è norma subordinata e non può modificare la rilevanza penale stabilita dalla legge; il DM può imporre prescrizioni amministrative ma la violazione non assume automaticamente la stessa sanzione penale dell'art.20
codice penale (art. 697)
La detenzione di armi antiche senza la denuncia prevista dagli artt.38 e 39 T.U.L.P.S. integra, ove il caso, la contravvenzione prevista dall'art.697 c.p., non la fattispecie dell'art.2 della legge 110/1975
codice penale (art. 131-bis)
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; nel processo di merito era stata applicata ma la Cassazione ha deciso per l'inesistenza del fatto rispetto alla norma contestata
codice penale (art. 240, comma 2, n.2)
Norma richiamata nel provvedimento di merito per la confisca delle armi, ma la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata impedendo l'applicazione della confisca per quella fattispecie
T.U.L.P.S. (artt. 38 e 39)
Obbligo di denuncia delle armi; la Giurisprudenza distingue la sanzione per la violazione dell'obbligo di denuncia a seconda che si tratti di armi comuni da sparo o di armi antiche
Massime di principio
- Le armi antiche, secondo l'art.10 comma 7 della legge 110/1975 (es. avancarica o fabbricate anteriormente al 1890), non sono considerate armi comuni da sparo e non rientrano nell'ambito penale degli artt.1-2 e delle relative norme sanzionatorie come l'art.20.
- Il regolamento (D.M. 14/4/1982) può prevedere prescrizioni amministrative di custodia per le armi da collezione ma non può, per gerarchia delle fonti, estendere o creare una sanzione penale diversa da quella prevista dalla legge: la violazione di prescrizioni sul custodia di armi antiche si inquadra, ove pertinente, nelle specifiche fattispecie contravvenzionali (es. art.697 c.p.) o in sanzioni amministrative.
- In casi simili è essenziale accertare la qualificazione tecnica e cronologica dell'arma (data di fabbricazione, tecnologia come avancarica) e la sua funzionalità; se l'arma è realmente antica e non rientra nella definizione di arma comune da sparo, non si applicano automaticamente le norme penali rivolte alle armi moderne.
- La mancanza di munizionamento e le misure di sicurezza adottate ( porta blindata, allarme, armadio blindato per armi comuni ) sono elementi fattuali rilevanti che devono essere valutati per la sussistenza di pericolo e per la qualificazione della condotta, ma non sovvertono la regola di esclusione delle armi antiche dalla disciplina penale delle armi comuni.
- Quando una normativa regolamentare richiama disposizioni legislative per la determinazione delle prescrizioni, va interpretata nel senso che detta regolamentazione stabilisce modalità amministrative; l'esistenza di prescrizioni non significa automaticamente che la loro violazione comporti la medesima sanzione penale prevista per armi diverse.
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