Ordinanza n. 2857/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Ministro della giustizia del 17 febbraio 2026, comunicato ai difensori del ricorrente in data 19 febbraio 2026, con il quale è stata concessa al Governo degli Stati Uniti d’America l’estradizione del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministro della giustizia del 17 febbraio 2026, con il quale è stata concessa al Governo degli Stati Uniti d’America l’estradizione del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (estradando)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di concessione dell’estradizione, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Nella fase cautelare è stata prospettata, in particolare, una doglianza di difetto di istruttoria nell’adozione del decreto. La parte ricorrente ha inoltre manifestato l’intenzione di depositare documentazione sopravvenuta rilevante, al cui deposito il Ministero resistente non si è opposto. Quanto al periculum in mora, è stato evidenziato che l’esecuzione dell’estradizione avrebbe privato di utilità una successiva pronuncia di merito favorevole; il ricorrente si trovava inoltre in stato detentivo, circostanza ritenuta idonea a escludere o comunque ridurre al minimo il rischio di sottrazione volontaria all’esecuzione del provvedimento conclusivo.
La decisione
Il TAR ha confermato il decreto monocratico del 28 aprile 2026 e ha concesso la tutela cautelare collegiale, sospendendo l’efficacia del decreto ministeriale di estradizione. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, a un esame tipico della fase cautelare, la documentazione sopravvenuta che il ricorrente intendeva depositare potesse corroborare la censura di difetto di istruttoria. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che l’eventuale esecuzione dell’estradizione avrebbe reso inutilmente una successiva pronuncia del Tribunale. Lo stato detentivo del ricorrente è stato considerato idoneo a escludere, o comunque a ridurre al minimo, il pericolo di sottrazione all’esecuzione del provvedimento. Il ricorrente è stato invitato a depositare la documentazione sopravvenuta utile per la decisione; la trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 18 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della tutela cautelare collegiale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la possibile rilevanza di documentazione sopravvenuta, non contestata dalla parte resistente, può corroborare il fumus boni iuris della censura di difetto di istruttoria relativa a un provvedimento di estradizione.
- Il periculum in mora sussiste quando l’esecuzione del provvedimento di estradizione rischia di privare di utilità una successiva pronuncia di merito favorevole.
- Nella valutazione cautelare del periculum connesso a un provvedimento di estradizione, lo stato detentivo dell’estradando può escludere o ridurre ai minimi termini il rischio di sottrazione volontaria all’esecuzione del provvedimento conclusivo.
Come è indicizzato
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