Sentenza n. 4556/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento a) del provvedimento n. -OMISSIS- del 28/07/2025 con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S. “-OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione all’alunna -OMISSIS- di n. 18 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2025/2026; b) della verifica finale del P.E.I. 2024/2025; c) d’ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto della minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (30 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze della minore, da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale; - in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per la minore disabile, con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (30 ore settimanali);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: attribuzione di 18 ore settimanali di sostegno scolastico per l'anno 2025/2026 e verifica finale del PEI 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studentessa disabile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'istituzione scolastica aveva assegnato alla minore 18 ore settimanali di sostegno, a fronte di un orario scolastico di 30 ore, nonché la verifica finale del PEI 2024/2025. Ha chiesto l'accertamento del diritto della minore all'assegnazione di un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico, previa valutazione delle concrete esigenze individuali e delle risultanze della Diagnosi Funzionale. La domanda cautelare era fondata sulla gravità della disabilità, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/1992, sulla necessità di assistenza continua e sulla prescrizione del sostegno in deroga contenuta nella Diagnosi Funzionale. Il ricorso contestava quindi la riduzione delle ore di sostegno rispetto al fabbisogno effettivo della minore e chiedeva che l'amministrazione si conformasse alla documentazione sanitaria e alle esigenze di piena integrazione scolastica.
La decisione
In sede cautelare il TAR aveva ordinato all'amministrazione di riesaminare l'assegnazione, tenendo conto dell'effettivo fabbisogno dell'alunna. Il Collegio aveva rilevato che la Diagnosi Funzionale indicava la necessità di sostegno specializzato in deroga per gravità e che la previsione di sole 18 ore appariva riduttiva rispetto alle 30 ore di frequenza, richiamando il principio secondo cui, nelle situazioni di grave disabilità, il sostegno deve essere garantito nella misura necessaria a rendere effettivo il diritto all'istruzione e può giungere alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che esigenze organizzative o di contenimento della spesa possano giustificarne la riduzione. Successivamente, l'amministrazione ha aumentato le ore assegnate fino a 30 settimanali, soddisfacendo la pretesa sostanziale della ricorrente. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha tuttavia condannato le amministrazioni scolastiche, in solido, al pagamento di 1.500 euro oltre accessori, in favore della ricorrente, a titolo di soccombenza virtuale, ritenendo che la proposizione del ricorso avesse avuto efficacia causale sull'assegnazione delle ulteriori ore di sostegno.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse, determinata dall'assegnazione integrale delle ore di sostegno richieste, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La condizione di gravità della disabilità costituisce elemento rilevante nella valutazione del fabbisogno di sostegno scolastico.
art. 56 c.p.a.
È richiamato quale base della misura cautelare monocratica adottata nella fase iniziale del giudizio.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, assegna integralmente le ore di sostegno richieste, viene meno l'interesse alla decisione sul merito e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nelle situazioni di disabilità grave, l'assegnazione del sostegno scolastico deve essere determinata in relazione all'effettivo fabbisogno individuale risultante dalla documentazione sanitaria e progettuale, potendo giungere alla copertura integrale del tempo-scuola.
- Le esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e il contenimento della spesa pubblica non possono giustificare, da soli, la riduzione del sostegno necessario a garantire il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità grave.
- Anche quando il ricorso diviene improcedibile perché l'amministrazione soddisfa successivamente la pretesa, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione in base alla soccombenza virtuale, qualora la proposizione del giudizio abbia avuto efficacia causale sull'adozione dell'atto satisfattivo.
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