Ordinanza n. 766/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dell'ordinanza dirigenziale n. 47/2025 dell'Ufficio Repressione Abusivismo Edilizio - servizio II - IV Settore - del Comune di Barcellona P.G., con la quale è stato ingiunto al ricorrente “di provvedere, entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza alla rimessione in pristino dei luoghi in conformità alla Concessione Edilizia n. 2821 del 24/11/1990 rilasciata per la costruzione del fabbricato in oggetto, mediante l'eliminazione delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo, e pertanto abusive, nel fabbricato sito in Stretto Cicerata n. 2, in catastato Fabbricati al Foglio n. 2 part. N. 2574 (…)”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque conseguenziale, ivi compresi, ove occorra, tutti gli atti ivi richiamati ed il verbale di accertamento Tecnico - prot. n. 50502/2024; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/12/2025: del provvedimento prot. n. 57039 del 13.10.2025 di diniego della domanda di accertamento di conformità ex art. 36 bis DPR 380/2001 presentata in data 11.7.2025 (prot. n. 39976), e di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di rimessione in pristino per opere edilizie ritenute abusive e diniego dell'accertamento di conformità
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale con cui il Comune gli ha ingiunto di provvedere, entro novanta giorni dalla notificazione, alla rimessione in pristino dei luoghi mediante eliminazione delle opere realizzate senza titolo abilitativo, nonché gli atti presupposti, incluso il verbale di accertamento tecnico. Con motivi aggiunti ha impugnato il diniego espresso dell'accertamento di conformità presentato ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 380/2001. All'udienza pubblica il Comune ha riferito di avere avviato un procedimento di annullamento in autotutela del provvedimento tacito di accoglimento della domanda di accertamento di conformità, formatosi ai sensi del comma 6 dell'art. 36-bis del d.P.R. 380/2001. Il giudice ha ritenuto rilevante l'esito di tale procedimento per la prosecuzione del contraddittorio processuale.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure rivolte contro l'ordinanza edilizia e contro il diniego dell'accertamento di conformità. Ha rinviato l'udienza pubblica al 5 novembre 2026, ritenendo necessario attendere l'esito del procedimento comunale di autotutela sul provvedimento tacito di accoglimento dell'accertamento di conformità. Il giudice ha evidenziato che un nuovo diniego espresso renderebbe necessaria la sua impugnazione da parte del ricorrente, a pena di improcedibilità dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d'interesse; al contrario, l'accoglimento espresso della domanda determinerebbe l'estinzione del giudizio per soddisfazione dell'interesse sostanziale del ricorrente.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata con riguardo alla domanda di accertamento di conformità e alla formazione di un provvedimento tacito di accoglimento; l'esito del procedimento di autotutela su tale provvedimento incide sulla prosecuzione del giudizio.
art. 35 c.p.a.
Il giudice richiama implicitamente la sopravvenuta carenza d'interesse quale possibile causa di improcedibilità dei motivi aggiunti e la soddisfazione dell'interesse sostanziale quale possibile causa di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione avvia un procedimento di autotutela su un provvedimento tacito di accoglimento rilevante per la controversia, il giudice può rinviare la trattazione per acquisirne l'esito, se questo è idoneo a incidere sulla prosecuzione del giudizio.
- Se, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento espresso di diniego avente a oggetto il medesimo accertamento di conformità, il ricorrente deve impugnarlo; in difetto, il ricorso per motivi aggiunti può diventare improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
- L'accoglimento espresso della domanda amministrativa sostanzialmente controversa può determinare l'estinzione del giudizio per soddisfazione dell'interesse sostanziale del ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 169/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 170/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 171/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 172/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 173/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 mar 2026Ordinanza n. 174/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →