Sentenza n. 293/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 391/2025 del Tribunale di Bologna del 01.04.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del giudice ordinario relativa al riconoscimento della carta docente per una annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, divenuta irrevocabile, che gli riconosceva il beneficio della carta docente per una singola annualità. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante il passaggio in giudicato e la notificazione, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inottemperanza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per il caso di ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, con facoltà di subdelega, il quale dovrà provvedere, su istanza del ricorrente, entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, prevedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando la sentenza da eseguire è passata in giudicato, è stata notificata all'amministrazione e questa permane inadempiente dopo la scadenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
- In presenza di una perdurante inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza definitiva, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle statuizioni giudiziali entro un termine determinato, detraendo gli eventuali adempimenti già compiuti.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'ulteriore istanza dell'interessato e all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, la soccombenza dell'amministrazione inadempiente comporta la condanna alle spese, oltre alla restituzione del contributo unificato, secondo quanto disposto dal giudice.
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