Sentenza n. 483/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) del decreto n. 135/GAB in data 5 agosto 2025, con cui l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, all’esito di una nuova istruttoria, successiva alla sentenza di questa Sezione n. 1702/2025, ha nominato quale componente effettivo per la materia “legislazione venatoria” il controinteressato, mentre il ricorrente è stato nuovamente confermato quale membro supplente; b) dell’elenco delle istanze presentate per la nomina della commissione trasmesso all’Assessore dal Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale con nota n. 14086 del 5 febbraio 2025 e poi inviato al ricorrente con nota n. 92893 in data 1 ottobre 2025; c) ove occorra, del decreto n. 68/GAB in data 6 giugno 2025 di modifica e sospensione dell’efficacia del decreto n. 12/GAB in data 12 febbraio 2025; d) del citato decreto n. 12/GAB del 12 febbraio 2025 di nomina della commissione; e) del decreto n. 91/GAB in data 8 novembre 2024 di indizione della procedura selettiva: f) dei non conosciuti atti di valutazione dei titoli dei concorrenti, ivi compresi la nota n. 9287/GAB del 21 luglio 2025, il verbale in data 22 luglio 2025 e le schede istruttorie dei candidati; nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto assessoriale di nomina del componente effettivo della commissione per la materia legislazione venatoria, con conferma del ricorrente quale componente supplente
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista candidato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già nominato componente supplente, ha impugnato il nuovo decreto adottato dall’Amministrazione dopo una precedente sentenza di annullamento, deducendo la violazione del giudicato e della lex specialis, difetto di motivazione e di istruttoria, mancata effettiva comparazione dei titoli, illegittimo ricorso al criterio fiduciario dell’intuitus personae e omessa considerazione della pretesa superiorità dei propri titoli professionali. Ha inoltre contestato l’ammissione e la valutazione del controinteressato, rilevando l’omessa indicazione del dato reddituale nella domanda, nonché l’accessibilità e la completezza degli atti istruttori. In via subordinata, ha chiesto l’annullamento della disciplina della procedura nella parte eventualmente interpretata come attributiva di un potere di nomina fiduciaria. È stato altresì dedotto che la posizione di componente supplente sarebbe concretamente lesiva, incidendo su partecipazione ai lavori, compensi, prestigio e future nomine. L’Amministrazione e il controinteressato hanno eccepito il difetto di interesse, la tardività dell’impugnazione del precedente decreto, l’assenza di una causa di esclusione per la mancata indicazione del dato reddituale e la legittimità della scelta, sostenendo che i candidati fossero pari quanto ai requisiti e ai titoli preferenziali e che l’intuitus personae operasse quale criterio residuale.
La decisione
Il TAR ha escluso il difetto di interesse, rilevando che la posizione del componente effettivo è diversa da quella del supplente: il primo partecipa ordinariamente alle sedute e alle decisioni, mentre il secondo interviene solo in caso di assenza o impedimento, con conseguenze anche sulla probabilità di maturare compensi e gettoni. Ha inoltre escluso la tardività, poiché il decreto impugnato non era meramente confermativo del precedente decreto di sospensione e rinnovazione dell’istruttoria: l’Amministrazione aveva infatti riesaminato le candidature, formato schede istruttorie e svolto una valutazione comparativa. La mancata indicazione del dato reddituale non costituiva causa di esclusione. Nel merito, il Collegio ha qualificato la procedura come paraconcorsuale o comparativa. Poiché l’Amministrazione si era autovincolata ai criteri della lex specialis, non poteva utilizzare l’intuitus personae per risolvere la parità tra candidati, neppure come criterio residuale. Il provvedimento di nomina doveva invece fornire una motivazione puntuale, sia pure sommaria, sulle ragioni della scelta e sulla comparazione dei requisiti e dei titoli. È stata esclusa la violazione del giudicato, poiché la precedente sentenza aveva principalmente rilevato il difetto del requisito di accesso del candidato allora nominato e l’attuale controinteressato non era parte di quel giudizio. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente all’impugnazione del decreto n. 135/GAB del 5 agosto 2025, con obbligo dell’Amministrazione di rinnovare la decisione sulla base di criteri obiettivi e senza riferimento alla natura fiduciaria dell’incarico. Le ulteriori impugnazioni sono state dichiarate inammissibili perché rivolte contro atti endoprocedimentali o privi di autonoma lesività. La domanda risarcitoria è stata respinta per carenza di puntuali allegazioni e prova. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza e la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 29 l.r. n. 33/1997
La commissione deve essere composta da soggetti esperti nelle materie indicate; la nomina richiede quindi una valutazione coerente con requisiti e competenze, non una scelta fondata esclusivamente sull’intuitus personae.
decreto assessoriale n. 91/GAB dell’8 novembre 2024
necessità di stabilire idonei criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti dichiarati dagli aspiranti, che rendessero più semplice e lineare la fase di istruttoria inerente l’individuazione dei componenti da designare ai fini della composizione delle commissioni, secondo principi di massima trasparenza amministrativa
La disciplina della procedura ha imposto criteri predeterminati di accesso e preferenza, vincolando l’Amministrazione a una valutazione comparativa e motivata.
allegato B al decreto assessoriale n. 91/GAB dell’8 novembre 2024
La clausola disciplina le priorità tra candidati e non consente di sostituire i criteri obiettivi della procedura con una scelta fiduciaria svincolata dalla lex specialis.
art. 4 del decreto assessoriale n. 91/GAB del 9 novembre 2024
essere data priorità a coloro i quali non fossero stati nominati nelle Commissioni provinciali precedentemente costituite
La disposizione introduce un ulteriore criterio di preferenza da considerare nella valutazione comparativa.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione si autovincola a una procedura selettiva o paraconcorsuale per la nomina di componenti di un organo, la scelta non può essere qualificata come meramente fiduciaria e deve rispettare i requisiti, i titoli preferenziali e gli altri criteri predeterminati dalla lex specialis.
- Anche in presenza di candidati ritenuti pari secondo i criteri espressamente previsti, l’Amministrazione non può utilizzare l’intuitus personae come criterio decisivo se la procedura è stata strutturata in senso comparativo e selettivo.
- Il provvedimento di nomina di componenti di una commissione deve motivare, almeno sinteticamente, la valutazione comparativa dei requisiti e dei titoli dei candidati e le ragioni della preferenza accordata al soggetto nominato; il mero richiamo alla natura fiduciaria dell’incarico non è sufficiente.
- La posizione di componente supplente è concretamente distinta da quella di componente effettivo, poiché il supplente interviene solo in caso di assenza o impedimento del titolare e non gode della medesima partecipazione ordinaria ai lavori, con conseguenze anche sui compensi e sui gettoni di presenza.
- Un provvedimento adottato all’esito di una nuova istruttoria e di una rivalutazione delle candidature non è meramente confermativo del precedente atto, sicché la sua impugnazione non è tardiva per mancata impugnazione dell’atto precedente, ove quest’ultimo non abbia definito in via definitiva l’assetto lesivo degli interessi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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