Sentenza n. 912/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza della Corte d’appello di Roma, sezione lavoro, 29 ottobre 2024 n. 3662, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’appello di Roma, sezione lavoro, n. 3662/2024, quanto al pagamento di indennità per specifiche responsabilità e delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’appello di Roma, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alle indennità previste dall’art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL 1° aprile 1999 per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 luglio 2019, condannando il Comune al pagamento delle relative somme, oltre interessi, nonché alla rifusione del 50% delle spese dei due gradi di giudizio. Il ricorrente ha quantificato le indennità in euro 22.155,03 e le spese in euro 4.408,04. Il Comune ha contestato sia l’avvenuto inadempimento relativamente alle indennità, sostenendo di avere già corrisposto quanto dovuto, sia la quantificazione del credito, rilevando l’assenza di indicazioni sui giorni di effettiva presenza e sul criterio di calcolo e richiamando il limite di euro 2.500,00 annui previsto dal CCNL. Ha inoltre dedotto l’inammissibilità dell’ottemperanza, sostenendo che la sentenza civile contenesse una condanna generica e non costituisse titolo esecutivo idoneo. Il TAR ha acquisito il ricorso introduttivo del giudizio civile per verificare se vi fossero elementi sufficienti a determinare il quantum con mere operazioni matematiche. Il documento acquisito non conteneva né i criteri di calcolo né i conteggi asseritamente allegati dal ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte accolto. Quanto alle indennità, il TAR ha ritenuto che la sentenza civile contenesse una statuizione di accertamento e condanna generica: il dispositivo si limitava a richiamare l’art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL, senza indicare elementi idonei a determinare l’importo mediante mere operazioni matematiche. Le contestazioni del Comune non sono state superate dal ricorrente e neppure il ricorso di primo grado civile conteneva criteri di calcolo o conteggi utili. La quantificazione avrebbe quindi richiesto nuove valutazioni in fatto e in diritto, attività estranea al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e spettante al giudice ordinario. Quanto alle spese di lite, la domanda è stata ritenuta ammissibile e fondata, poiché la sentenza d’appello le aveva specificamente liquidate e il Comune non ne aveva contestato la debenza né allegato il pagamento. Il TAR ha ordinato al Comune di pagare euro 3.450,00, pari al 50% delle spese liquidate per i due gradi, oltre spese forfetarie del 15%, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato commissario ad acta, per l’eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o un suo delegato, con compenso fissato in euro 1.000,00, salvo conguaglio, a carico del Comune. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato civile nei limiti in cui il titolo contenga obblighi specifici e determinati.
art. 112, comma 2, c.p.a.
«dirimente, sul punto, è la distinzione tra le lettere a), b) e c) dell’art. 112, comma 2, c.p.a.»
Il giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario richiede un giudicato contenente obblighi specifici cui le parti debbano conformarsi; il giudice amministrativo non può integrare il titolo né svolgere una nuova cognizione.
art. 17, comma 2, lett. f), CCNL 1.4.1999
«ai sensi delle quali è compensato nella misura non superiore a euro 2.500,00 annui lordi l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità»
La disposizione individua il fondamento dell’indennità, ma il suo mero richiamo nel dispositivo della sentenza civile non è stato ritenuto sufficiente a consentire la quantificazione del credito mediante semplici operazioni matematiche.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni è stato ritenuto rispettato, essendo stata notificata la sentenza al Comune il 17 febbraio 2025.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
A seguito della novella entrata in vigore il 18 ottobre 2022, non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva ai fini del giudizio di ottemperanza; il termine decorre dalla notificazione della sentenza, anche priva di formula esecutiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso davanti al giudice amministrativo per eseguire una sentenza civile passata in giudicato, il titolo deve contenere obblighi specifici e determinati, tali da consentire un’attività meramente esecutiva senza nuove valutazioni in fatto o in diritto.
- Una sentenza civile di accertamento e condanna generica non costituisce valido titolo per l’ottemperanza quando l’importo dovuto non sia determinato né determinabile mediante operazioni esclusivamente matematiche e richieda invece attività integrative di cognizione.
- Il giudice amministrativo dell’ottemperanza non può integrare una sentenza civile, ricostruire il rapporto sostanziale o decidere questioni non definite dal giudice ordinario; la sua cognizione deve restare entro i limiti della stretta continenza del titolo da eseguire.
- L’ottemperanza è ammissibile per le statuizioni della sentenza civile che siano puntuali e autonomamente eseguibili, anche se la medesima sentenza non consente di quantificare altre poste creditorie; pertanto, una condanna generica sulle somme principali non impedisce l’esecuzione della distinta condanna, specificamente liquidata, alle spese di lite.
- Ai fini dell’ottemperanza di una sentenza nei confronti della pubblica amministrazione, il termine dilatorio decorre dalla notificazione del provvedimento da eseguire e, dopo la novella del 2022, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva.
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