Sentenza del 15/09/2016 n. 7052 - Comm. Trib. Prov. Milano
FONDO PENSIONI ANTE 2000 - Versamenti IRPEF - Rimborso - Spettanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente è stata accolta: è stato riconosciuto il diritto al rimborso della ritenuta IRPEF indebitamente operata sulla quota della rendita capitalizzata corrispondente ai contributi versati dal contribuente e, secondo la disciplina applicabile, esente da imposizione. La tassazione può riguardare esclusivamente le componenti fiscalmente imponibili della prestazione, non la restituzione dei contributi propri esclusi da imposta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’applicazione della ritenuta IRPEF sulla parte della rendita pensionistica capitalizzata rappresentativa dei contributi versati personalmente. Secondo la normativa applicabile ai fondi pensione ante 2000, tale componente, non costituendo un reddito nuovo ma la restituzione di somme già versate dal contribuente, avrebbe dovuto essere esclusa dall’imposizione fiscale. La controversia riguardava quindi la corretta individuazione della quota imponibile della prestazione e la spettanza del rimborso per la ritenuta indebitamente applicata.
Norme richiamate
Normativa fiscale applicabile ai fondi pensione ante 2000
La disciplina distingue tra la quota della prestazione costituita dai contributi versati dal contribuente, che non rappresenta un nuovo reddito e può risultare esente, e le altre componenti della rendita, eventualmente soggette a imposizione.
Norme IRPEF sulle ritenute applicate alle prestazioni pensionistiche
La ritenuta deve essere applicata solo sulle somme aventi natura reddituale imponibile; se viene calcolata anche sulla restituzione di contributi personali non imponibili, il contribuente può chiederne il rimborso.
Massime di principio
- Quando una prestazione pensionistica comprende la restituzione di contributi già versati dal contribuente, occorre separare tale quota dalle componenti che costituiscono effettivo reddito imponibile.
- La tassazione non può colpire somme che rappresentano esclusivamente la restituzione di capitale già assoggettato, o comunque non soggetto, a imposizione secondo la normativa applicabile.
- Per verificare il diritto al rimborso è necessario ricostruire la composizione della prestazione, distinguendo i contributi personali dalla quota derivante da rendimenti, apporti del datore di lavoro o altri elementi imponibili.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe conservare la documentazione del fondo, i prospetti di liquidazione, le certificazioni delle ritenute e la prova dei contributi versati, così da dimostrare l’eventuale errata tassazione.
- Il principio è applicabile solo se la quota richiesta a rimborso è effettivamente riconducibile a contributi personali fiscalmente esclusi o già tassati; non comporta automaticamente l’esenzione dell’intera prestazione pensionistica.
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