Sentenza n. 1114/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze della Sezione 15.7.2025, n. 848 e 29.7.2025, n. 934.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alle sentenze del TAR Liguria del 15 luglio 2025, n. 848, e del 29 luglio 2025, n. 934, nella parte in cui liquidavano in favore del difensore antistatario le spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in proprio per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze che avevano condannato il Ministero ad assegnare ai ricorrenti la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e avevano liquidato in suo favore, quale antistatario, € 500,00 per spese legali, oltre spese generali, IVA e CPA e rimborso del contributo unificato. Ha dedotto la mancata esecuzione della condanna al pagamento, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza: rilevata l'assenza di contestazioni nel merito da parte del Ministero e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, ha ordinato il pagamento integrale delle spese legali oggetto delle sentenze entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale per la Liguria della Corte dei conti, rilevando che il ritardo aveva prodotto un danno erariale pari agli ulteriori interessi legali e alle spese del giudizio, imputabile anche al precedente commissario ad acta.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione delle sentenze nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante il pagamento integrale delle spese legali oggetto di condanna.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di ordinare l'esecuzione della condanna pecuniaria, in assenza di contestazioni dell'amministrazione.
Massime di principio
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l'inadempimento dell'amministrazione alla condanna pecuniaria può essere fatto valere in ottemperanza; il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e disporre l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
- Il ritardo nell'esecuzione del giudicato che determini la maturazione di ulteriori interessi e l'insorgenza di spese processuali può integrare un danno erariale; ricorrendone i presupposti, il giudice può trasmettere la decisione alla Procura regionale della Corte dei conti.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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