Sentenza n. 1974/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 06410/2024, resa tra le parti, avente ad oggetto l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Riardo sulla istanza presentata dai ricorrenti il 28 marzo 2024 per ottenere la riclassificazione urbanistica delle aree riportate in Catasto al foglio 01 p.lle 8 e 5004; al foglio 2 p.lle 3-14-17-18 e 5015; al foglio 3 p.lla 7; foglio 5 p.lle 1-2- e 4; al foglio 2 p.lle 1-4 e 21 e del conseguente obbligo del Comune di Riardo di adottare un provvedimento di riclassificazione urbanistica in ordine alle aree sopra specificate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva accolto l’azione avverso il silenzio del Comune di Riardo, ordinando al Comune di provvedere sull’istanza di riclassificazione urbanistica e nominando un commissario ad acta in caso di inottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (proprietari richiedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari avevano impugnato il silenzio serbato dal Comune di Riardo sull’istanza del 28 marzo 2024, volta a ottenere la riclassificazione urbanistica di aree interessate da vincoli contenuti nel piano regolatore generale e riconducibili al piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale di Caserta, ritenuto divenuto inefficace dal 1980. Il TAR aveva accolto il ricorso ordinando esclusivamente al Comune di provvedere sull’istanza. Il Consorzio ASI ha proposto appello contestando, nel merito, la qualificazione dei vincoli come espropriativi anziché conformativi, sostenendo quindi che essi non fossero soggetti a decadenza; ha inoltre dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva e la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti di primo grado. Dopo il passaggio in decisione, il Consiglio di Stato ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità dell’appello per difetto di interesse, in quanto la sentenza non aveva pronunciato alcuna statuizione sfavorevole nei confronti del Consorzio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello inammissibile per difetto di interesse ad agire. La sentenza di primo grado aveva imposto un obbligo di provvedere soltanto al Comune di Riardo, soggetto cui era riferita l’istanza e sul quale gravava l’eventuale obbligo procedimentale. Il Consorzio non aveva subito alcuna formale soccombenza né una statuizione di condanna o altro capo decisorio sfavorevole. Inoltre, il giudizio sul silenzio riguardava esclusivamente l’esistenza dell’obbligo di provvedere del Comune e non consentiva di esaminare nel merito la natura espropriativa o conformativa dei vincoli, questione riservata alla successiva attività amministrativa e all’eventuale giudizio sul provvedimento adottato. La piena discrezionalità del Comune quanto al contenuto della decisione da assumere escludeva altresì che l’ordine di provvedere avesse definito la questione urbanistica sostanziale in senso sfavorevole al Consorzio. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile questione decisiva, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie.
art. 31 c.p.a.
Il giudizio avverso il silenzio è diretto ad accertare la sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e non definisce il contenuto discrezionale del provvedimento da adottare.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello è inammissibile l’impugnazione proposta da un soggetto che non abbia subito alcuna statuizione sfavorevole né una formale soccombenza nella sentenza di primo grado, poiché manca l’interesse concreto e attuale a impugnare.
- Quando una sentenza resa in un giudizio avverso il silenzio ordina di provvedere esclusivamente a una determinata amministrazione, il soggetto diverso da tale amministrazione non è legittimato a impugnarla per contestare questioni sostanziali non decise nei suoi confronti.
- Il giudizio avverso il silenzio ha ad oggetto soltanto l’accertamento dell’obbligo di provvedere dell’amministrazione e non consente di definire il contenuto del provvedimento futuro, che resta rimesso alla discrezionalità amministrativa nei limiti dell’ordinamento.
- La qualificazione sostanziale di un vincolo urbanistico come espropriativo o conformativo, quando non sia stata oggetto di una statuizione decisoria sfavorevole nel giudizio sul silenzio, attiene al merito della successiva vicenda amministrativa e non radica l’interesse all’appello di un soggetto estraneo all’obbligo di provvedere.
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