Sentenza del 18/01/2021 n. 483 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Copia fotostatica - Disconoscimento ex art. 2719 c.c. - Conformità all'originale - Può essere accertata anche attraverso altri mezzi - Disconoscimento ex art 215 c.p.c., comma 2, in mancanza di richiesta di verificazione non può essere utilizzata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
contestazione della utilizzabilità e della conformità probatoria di una copia fotostatica rispetto all'originale. In particolare il ricorrente ha disconosciuto la conformità ai sensi dell'art. 2719 c.c.; la questione verte sulla portata di tale disconoscimento e sul confronto con gli effetti del disconoscimento processuale disciplinato dall'art. 215 c.p.c., comma 2 (che prevede la verificazione dell'originale e, in mancanza di richiesta o di esito favorevole della verificazione, l'impossibilità di utilizzare la scrittura).
La decisione
Il giudice ha ritenuto che il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non produce gli stessi effetti preclusivi del disconoscimento processuale di cui all'art. 215 c.p.c., comma 2. Pertanto, anche se la conformità della copia all'originale è stata disconosciuta ai sensi dell'art. 2719 c.c., ciò non impedisce al giudice di accertarne la rispondenza tramite altri mezzi di prova (presunzioni, comparazioni documentali, CTU, testimonianze ecc.). Di conseguenza la copia è stata valutata e la sua conformità è stata accertata con strumenti diversi dalla verificazione prevista dall'art. 215 c.p.c., portando al prevalere della parte resistente che aveva prodotto la copia.
Norme richiamate
art. 215 c.p.c.
il disconoscimento processuale previsto dal comma 2 comporta la necessità della verificazione dell'originale e, in mancanza di richiesta di verificazione o di esito positivo di questa, è preclusa l'utilizzazione della scrittura. Tale soglia preclusiva è specifica del rimedio processuale disciplinato dall'art. 215 c.p.c.
art. 2719 c.c.
il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c. riguarda la prova della rispondenza all'originale, ma non implica automaticamente l'impossibilità di utilizzare la scrittura; il giudice resta abilitato a verificare la conformità anche con altri mezzi di prova.
giurisprudenza (ordinanze)
ordinanze 13701/2014, 14145/2014, 13587/2014
orientamento conforme secondo cui il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non ha gli effetti preclusivi dell'art. 215 c.p.c., comma 2, e la conformità può essere accertata con mezzi diversi dalla verificazione
Massime di principio
- Il disconoscimento ai sensi dell'art. 215 c.p.c., comma 2, ha effetti preclusivi se non è richiesta o non ha esito positivo la verificazione dell'originale: in quel caso la scrittura non può essere utilizzata.
- Il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non impedisce automaticamente l'utilizzazione della copia fotostatica: il giudice può accertarne la conformità anche mediante altri mezzi di prova (presunzioni, comparazione documentale, CTU, testimonianze).
- Se si vuole impedire l'utilizzo della copia in giudizio è strategico formulare tempestiva e specifica domanda di verificazione ai sensi dell'art. 215 c.p.c.; in assenza di tale richiesta la mera eccezione di non conformità ai sensi dell'art. 2719 c.c. può non bastare.
- La parte che produce la copia dovrebbe, quando possibile, offrire elementi che agevolino l'accertamento della conformità (dichiarazioni, attestazioni, confronto con altri documenti, esibizione dell'originale per CTU), perché l'onere probatorio sulla rispondenza grava su chi propone il documento.
- Il giudice può ricorrere a presunzioni e a mezzi istruttori tecnici (consulenza tecnica) per determinare la conformità della copia all'originale; pertanto, anche in presenza di disconoscimento ex art. 2719 c.c., la prova documentale non è necessariamente esclusa.
- In pratica: per il difensore della parte resistente, chiedere la verificazione quando conveniente o comunque acquisire elementi probatori alternativi; per il difensore del contestante, valutare tempestivamente la richiesta di verificazione o predisporre elementi che possano rendere inefficace la copia.
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