Sentenza del 28/12/2017 n. 31031 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 1 aprile 2001-31 marzo 2002, contestando alla società varie componenti negative di reddito ai fini IRPEG e IRAP: costi per servizi infragruppo ritenuti non documentati o non inerenti, ulteriori costi non adeguatamente documentati, incentivi agli agenti riaddebitati da altra società del gruppo, costi imputati a un esercizio diverso da quello di competenza e costi indeducibili ai fini IRAP. La Commissione tributaria regionale aveva annullato integralmente l'avviso. L'Agenzia ha impugnato tale decisione per insufficiente motivazione, violazione delle regole sull'inutilizzabilità dei documenti prodotti tardivamente, errata valutazione dei rilievi fiscali e ultrapetizione, poiché era stato annullato anche il rilievo IRAP non specificamente contestato dalla contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il terzo e il nono motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo e ha rigettato l'ottavo. In particolare, ha ritenuto insufficiente la motivazione sulla compensabilità delle perdite pregresse, poiché non era stato verificato l'anno di formazione delle perdite e il rispetto del limite temporale previsto dalla legge. Ha inoltre affermato che i documenti non esibiti dal contribuente in risposta agli inviti dell'Ufficio possono essere inutilizzabili anche se la relativa eccezione è sollevata per la prima volta in appello, salvo prova delle ragioni non imputabili che ne abbiano impedito la produzione tempestiva. Infine, ha rilevato che la Commissione regionale non poteva annullare integralmente l'avviso, poiché il rilievo IRAP n. 5 non era stato contestato nel ricorso introduttivo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4
La preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti in risposta agli inviti dell'Ufficio determina una inutilizzabilità che consegue automaticamente all'inottemperanza dell'invito, non è soggetta all'eccezione di parte e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Il contribuente che non produce documenti richiesti dall'Amministrazione finanziaria durante la fase precontenziosa, e li deposita soltanto in giudizio, rischia la loro inutilizzabilità. La preclusione opera automaticamente e può essere rilevata d'ufficio; il contribuente può evitarla soltanto dimostrando, contestualmente alla produzione, l'esistenza di cause a lui non imputabili che abbiano impedito la tempestiva esibizione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 917, art. 102, vigente ratione temporis
Deduzione delle perdite entro il quinquennio.
La compensazione tra il maggior reddito accertato e le perdite pregresse richiede la prova dell'anno in cui le perdite sono maturate, così da verificare il rispetto del limite temporale di utilizzabilità previsto dalla disciplina applicabile.
Art. 360 c.p.c., n. 5
Consente di censurare in cassazione l'insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo. Nel caso concreto, la motivazione della Commissione regionale è stata ritenuta insufficiente sulla compensabilità delle perdite pregresse.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi nei limiti delle domande e delle contestazioni proposte. È stato violato perché la Commissione regionale ha annullato integralmente l'avviso includendo un rilievo IRAP che non era stato impugnato dalla società.
Massime di principio
- Le perdite fiscali pregresse possono essere utilizzate per compensare un maggior reddito accertato solo se il contribuente ne prova origine, importo e anno di formazione, consentendo di verificare il rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge.
- Quando l'Amministrazione finanziaria richiede documenti mediante questionari o inviti formali, il contribuente deve produrli tempestivamente. La produzione successiva in giudizio può essere dichiarata inutilizzabile anche senza un'eccezione tempestiva dell'Ufficio.
- Per superare la preclusione documentale, il contribuente deve indicare e dimostrare contestualmente alla produzione le ragioni non imputabili che gli hanno impedito di rispondere alla richiesta dell'Ufficio.
- Il giudice tributario deve esaminare la documentazione tardiva solo dopo avere verificato se essa corrisponda a quella specificamente richiesta e se ricorrano eventuali cause giustificative della mancata produzione.
- Il giudice non può annullare l'intero atto impositivo se alcuni rilievi non sono stati contestati dal contribuente: le contestazioni non proposte possono consolidarsi e restare ferme.
- La Corte di cassazione non riesamina normalmente il merito economico-contabile della controversia, ma verifica la correttezza giuridica e la sufficienza della motivazione; per questo può cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice di merito.
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