Cassazione Civile, Ordinanza n. 27100/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto perché la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente e dal difensore, e la rinuncia è stata accettata dal controricorrente e dal suo procuratore. La Corte ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese, proprio in ragione dell'avvenuta accettazione della rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La società cooperativa ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 566 del 4 aprile 2016. Dal testo disponibile non emerge la fattispecie sostanziale originaria della controversia, né i motivi specifici del ricorso per cassazione, perché il provvedimento si limita a dare atto della successiva rinuncia al ricorso da parte della società e della relativa accettazione da parte del controricorrente.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
Richiamato come base per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione in presenza di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del processo.
- Quando la rinuncia al ricorso è validamente accettata, la Corte non provvede sulle spese di lite, secondo quanto affermato nel provvedimento.
- In assenza dell'accertamento del merito, l'estinzione del giudizio impedisce qualsiasi pronuncia sulle questioni sostanziali dedotte con il ricorso.
Come è indicizzato
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